08/07/2021 Immissioni in ruolo, informativa del MI sulle istruzioni operative

Eliminata la cosiddetta call veloce, prevista la possibilità di essere nominati sul 100% dei posti liberi e disponibili per i concorsi straordinari 2018. Ancora ignoto il contingente, si attende il via libera dal Mef

Immissioni in ruolo, informativa del Mi sulle istruzioni operative
Nel pomeriggio di mercoledì 7 luglio l’amministrazione del Ministero dell’Istruzione ha presentato alle OO.SS. la bozza dell’allegato A relativo alle istruzioni operative per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2021/22.

La bozza, che potrebbe subire modifiche, ripropone gran parte delle istruzioni già adottate negli anni precedenti e recepisce le modifiche contenute nel decreto sostegni bis presentato ai due rami del Parlamento che in questi giorni sta procedendo alla votazione dei vari emendamenti che potrebbero modificarne i contenuti.

In particolare:

  • viene eliminata la cosiddetta call veloce (rimangono però gli elenchi aggiuntivi)
  • possibilità di essere nominati sul 100% dei posti liberi e disponibili per i concorsi straordinari 2018 (tutti gli ordini di scuola).

Premesso che il contingente non ci è stato fornito in quanto il Ministero è ancora in attesa del via libera da parte del MEF, il contingente viene diviso su base regionale al 50% tra le GAE e le GM con possibilità di riversare i posti non assegnati, per mancanza di candidati, sulle graduatorie nelle quali sono ancora presenti aspiranti al ruolo.

Sarà possibile, inoltre, in caso di esaurimento delle graduatorie, distribuire i posti non assegnati su altre graduatorie prioritariamente dello stesso grado e della stessa tipologia di posto. E’ possibile comunque compensare questi posti in altri gradi o tipologie ( caso molto probabile per posti di sostegno a materia ) in quanto l’unico vincolo insormontabile è la consistenza complessiva del contingente.

L’ordine delle operazioni sarà quindi:

INFANZIA E PRIMARIA:
 
  • GM concorso ordinario del 2016;
  • Concorso straordinario 2018 (sul 100% dei posti destinati al GM 2016 che rimangono dopo lo scorrimento delle graduatorie esistenti);
  • Fasce aggiuntive (se rimangono posti);
  • GPS (nomina a tempo determinato)sulla base del decreto sostegni bis, fatti salvi gli accantonamenti dei posti destinati al concorso ordinario 2020 in fase di espletamento.

SECONDARIA:

  • GM concorso ordinario 2016;
  • GM concorso straordinario 2018 (se rimangono posti dopo nomine GM 2016);
  • Fasce aggiuntive (se rimangono posti) ;
  • Concorso straordinario 2020 (se rimangono posti e se le graduatorie saranno pubblicate in tempo utile per le nomine). Alcuni di questi posti avranno nomina giuridica 1 settembre 2020;
  • Concorso ordinario per classi di concorso STEM (ultimo termine utile 15 ottobre 2021);
  • GPS (tempo determinato) sui posti residui, fatti salvi gli accantonamenti.

Per quanto concerne le operazioni di nomina, si procederà esclusivamente per via telematica in due fasi:

  • scelta delle province attualmente in atto al buio senza contezza dei contingenti;
  • scelta della sede che verrà effettuata in un secondo momento.

Sarà possibile, qualora ci fossero due o più nomine ricevute da uno stesso candidato (da regioni diverse o da scorrimento per rinuncia o altro), lasciare una prima nomina per una successiva purché, ovviamente, il tutto avvenga nella stessa sessione di nomine. Per quanto concerne la cancellazione da tutte le graduatorie (tranne per quelle di merito ordinarie) all’atto del superamento dell’anno di prova abbiamo discusso a lungo con l’amministrazione in particolare per quei casi in cui la questione riguarda docenti in ruolo con riserva.

L’amministrazione si riserva di approfondire la questione e di riferirci quanto prima l’esito, ma in prima battuta ritiene che la cancellazione riguarda situazioni di nomine effettive e non di situazioni sospese in attesa di un giudizio di merito.

Altra questione dibattuta riguarda il conseguimento dell’abilitazione per chi, pur avendo superato la prova non rientrasse nel contingente o dovesse optare tra posto di sostegno e posto comune.

Tutte le OO.SS. hanno sostenuto che l’abilitazione fosse un atto dovuto in quanto previsto espressamente dalla legge (supplenza al 30 giugno, 24 CFU + orale) e che il fatto di aver eliminato due di questi requisiti non deve assolutamente pregiudicare il diritto al conseguimento dell’abilitazione.

L’amministrazione ha espresso perplessità riguardo a questa nostra conclusione, ma si è riservata di riconsiderare la questione e di comunicarci al più presto il risultato di questa loro riflessione.

La delegazione FGU-Gilda degli Insegnanti



 

 

 

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