20/12/2021 Comunicati- I dirigenti non devono controllare il Green pass agli assenti

Lo prevede un DPCM che prevale sulla nota ministeriale 1927/2021

 

I dirigenti non devono controllare il Green pass agli assentilunedì 20 dicembre 2021
I dirigenti scolastici non devono effettuare il controllo del Green pass dei docenti assenti.

Lo prevede una disposizione contenuta nell’allegato F del Dpcm 17 dicembre 2021 al paragrafo 2.2., punto 5 che così dispone:
“Il Dirigente dovrà selezionare i nominativi, tra quelli del personale in servizio presso l’istituzione scolastica, su cui vuole attivare il processo di verifica del possesso del Green pass in corso di validità.In particolare, tale processo deve essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio e deve riguardare il solo personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque il personale assente per specifiche causali(es. ferie, permessi, malattia, ecc.)”.

Il provvedimento aggiunge al Dpcm 17 giugno 2021 il seguente articolo:

Art. 17-ter
Modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale del personale delle scuole statali



  • Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° aprile2021, n. 44 nell´ambito scolastico statale, il Ministero della salute rende disponibile agli uffici scolastici regionali e alle scuole statali del sistema nazionale di istruzione un´apposita funzionalità che consente una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale in servizio presso la singola istituzione scolastica mediante un´interazione, in modalità asincrona, descritta nell´allegato G, tra il sistema informativo dell´istruzione-Sidi e la piattaforma nazionale-DGC.
  • La verifica di cui al comma 1 è effettuata previa selezione dell’apposita opzione resa disponibile dal sistema informativo dell´istruzione-Sidi.
  • In caso di variazione dello stato vaccinale del personale di cui al comma 1, il sistema informativodell´istruzione-Sidi informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione,mediante le specifiche funzionalità descritte nell’allegato G. In ogni caso, non sono rese disponibili ai soggetti che effettuano le verifiche del rispetto dell’obbligo vaccinale dei lavoratori le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell´ambito della Piattaforma nazionale-DGC.
  • Nelle more dell´aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della piattaforma nazionale DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.



Conseguentemente, la nota 1927 emanata dal ministero dell’istruzione il 17 dicembre scorso è da ritenersi superata e non vincolante.

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