07/12/2017 Riforma- Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, lo stato dell´arte

Presentato alle OO.SS. a grandi linee, senza poter concretamente prendere visione della documentazione, il contenuto del decreto attuativo

Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, lo stato dell´arte giovedì 7 dicembre 2017
Si è svolto al MIUR un incontro tra Amministrazione e OO.SS. in merito ai decreti attuativi relativi alla delega concernente il riordino dei percorsi di istruzione professionale, cui è seguita una sintetica informazione circa lo stato dell´arte sui percorsi di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria dopo la sentenza della Consulta che ha cassato il comma 110 della legge 107/15.
L´Amministrazione è stata rappresentata dal dott. Pinneri, dall´ispettore Acerra e dalla dott.ssa Nardiello.

E´ stato presentato a grandi linee, senza poter concretamente prendere visione della documentazione, il contenuto del decreto attuativo del D.Lgs. 61 del 13 aprile 2013.
I tempi per l´approvazione del decreto sono ristrettissimi, visto che deve anche passare al vaglio della Conferenza Unificata Stato-Regioni, del MEF e del Ministero del Lavoro. Il tutto dovrebbe avvenire prima dell´inizio delle iscrizioni per le classi prime per l´a.s. 2018-19.

L´ispettore Acerra ha ripresentato gli elementi salienti che hanno contraddistinto il D.Lgs. 61 (revisione dei percorsi dell´istruzione professionale nel rispetto dell´art.117 della Costituzione). In sintesi:
• L´art. 3 comma 3 decreto 61. La legge 107 parte dall´esigenza di rilanciare l´istruzione professionale rilanciandone la specificità rispetto all´istruzione tecnica e gli Ifp regionali.
• Si cerca di definire con maggiore chiarezza il principio di sussidiarietà tra Stato e Regioni ponendo attenzione sul problema dei passaggi tra i vari percorsi (istruzione professionale statale e Ifp).
• Si potenziano le attività laboratori ali ponendo al centro l´organizzazione della didattica per Assi Culturali e la flessibilità nei percorsi anche per superare la sovrapposizione tra indirizzi tecnici e professionali.
• Gli indirizzi generali di studio restano 11, ma in questi anni le problematiche sono state determinate dall´utilizzo delle opzioni e delle possibili curvature. Il D.Lgs. 61 parla di profili e dì percorsi con 11 profili unitari corredati da competenze e abilità essenziali che vengono poi declinati dalle scuole. Nel profilo area generale sono previste le competenze comuni declinate nell´ambito degli assi. Nei profili di indirizzo non si parte dalle discipline ma dalle competenze generali chiave e dalla declinazione delle abilità, conoscenze e competenze.
• Restano inalterati i quadri orari (All.3). All´area generale (italiano, inglese, matematica, ecc,) si aggiunge l´area di indirizzo che serve declinare le competenze sui profili. Il tutto è finalizzato a non perdere l´identità professionale (ambiti di declinazione) applicando le quote di flessibilità del 40% .
• Sono previsti indirizzi nuovi (servizi culturali e dello spettacolo, ittico, gestione delle acque e risanamento ambientale, ecc.)
• I profili sono stati costruiti da reti di scuole e aziende. Le scuole dovranno seguire alcuni vincoli utilizzo delle quote di autonomia mentre viene garantita la priorità delle linee guida regionali,
• L´attuazione dotazione organica che quindi deve essere aggiornata senza creare esuberi.
• Per accompagnare le scuole nei processi di riforma saranno emanate linee guida nazionali.
• L´assetto organizzativo in applicazione del decreto 61 prevede quindi un biennio sostanzialmente unitario. L´assetto didattico deve valorizzare i percorsi personalizzati e le scansioni della progettazione dell´offerta formativa per Unità di Apprendimento. Progettare per UDA consente un sistema di passaggi definito e trasparente (crediti per ciascuna UDA). Dal punto di vista della valutazione l´applicazione per UDA cambia radicalmente la vecchia organizzazione di stampo disciplinarista con l´introduzione di metodologie didattiche di carattere induttivo e con la centralità del lavoro laboratoriale.
• In merito al rapporto tra Istituti Professionali Statali e fp si cerca di garantire il diritto di scelta da parte degli studenti. In questo senso il decreto 61 non individua un modello unico di passaggio e tra i due sistemi. (sussidiarietà integrativa).
• Gli Istituti delegittimati ad operare nei pf regionali dovranno essere accreditati con criteri stabiliti in maniera trasparente dalle stesse Regioni.
• Resta il problema dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazioni) che è applicato solo in alcune regioni. Anche per questo i passaggi tra regione e stato devono essere facilitati ma non possono essere automatici.

Le OO.SS. hanno lamentato la difficoltà di dare una adeguata analisi del decreto attutivo in mancanza del testo che sarà consegnato in bozza riservata solo successivamente e hanno, praticamente all´unanimità, chiesto che il decreto abbia valenza a partire dall´anno scolastico 2019-20 poiché in questa fase (un mese prima dell´inizio delle iscrizioni) si può solo ingenerare confusione negli studenti e nelle famiglie il cambio di assetto senza poter dare loro una adeguata informazione circa i nuovi percorsi. Il rischio è che si riproduca, o addirittura sia accentuato, il grave decremento delle iscrizioni alla classe prima degli Istituti Professionali Statali a vantaggio dei Tecnici. Le OO.SS. si sono riservate di comunicare in tempi strettissimi eventuali osservazioni dopo aver avuto il testo della bozza di decreto.

La delegazione della FGU-Gilda degli Insegnanti ha rimarcato il livello di confusione in merito alle competenze tra Stato e Regioni soprattutto dopo la richiesta di alcune Regioni (Lombardia, Veneto e Toscana) di ampliare la sfera di intervento sull´istruzione professionale. In particolare ha ricordato che la Regione Veneto ha approvato una legge sul riordino dell´istruzione professionale che coinvolgerebbe anche le scuole statali senza che vi sia stata impugnativa da parte del governo alla Corte Costituzionale. Non risultano tranquillizzanti le dichiarazioni dell´Amministrazione in merito alla valenza della sentenza della Corte Costituzionale del 2009 su analogo tema da parte della Regione Toscana. Il problema è prettamente politico soprattutto dopo il referendum del Veneto e di fronte alle prossime elezioni politiche. Bisogna pertanto chiarire cosa si intende per sussidiarietà e come essa possa essere concretizzata. Rimandare di un anno l´emanazione del decreto attuativo consentirebbe anche di verificare le nuove condizioni politiche all´interno delle quali agire.

Reclutamento

Il dott. Pinneri ha dato informativa sulla imminente pubblicazione del decreto attuativo del D.Lgs 59 per il solo art 17 (disciplina transitoria e procedura straordinaria) che sarà autonomo rispetto al decreto attuativo dei FIT triennali che molti attendono. La procedura sarà quella esplicitata nell´art. 17 e dalla Legge 107/15 prevedendo un percorso breve per i docenti già abilitati inseriti in GAE o in seconda fascia di istituto. Risulta necessario dopo la sentenza della Corte Costituzionale verificare se vale ancora il requisito di non essere titolari di contratto a tempo indeterminato di docente presso le scuole statali. Se così non fosse i problemi di gestione sarebbero enormi.

Su richiesta della delegazione della FGU-Gilda degli Insegnanti in merito ai comportamento che il MIUR intende assumere dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il dott. Pinneri ha confermato che si apre un periodo di riflessione per verificare le ricadute sul D.Lgs 29 e sulla legge 107/15 nel suo complesso.

Sempre su domanda della Gilda in merito alla mancanza di riferimenti al concetto di abilitazione nelle procedure di reclutamento (mentre si fa riferimento ad una non chiara “specializzazione”), l´Amministrazione ha confermato che è stata volontà del legislatore introdurre tale innovazione e che “dovrebbe” essere spendibile anche nel quadro delle normative dell‘UE in merito alle professioni.

La delegazione della FGU-Gilda ha ribadito pertanto le sue critiche rispetto alle modalità con cui è stata pensata, scritta e approvata la legge 107/15 , che dimostra sempre di più di essere sbagliata nei fondamenti anche giuridici più elementari. Una abilitazione presa e comprata in Spagna vale di più che un FIT della Buona Scuola…

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