La sentenza della Corte
costituzionale n. 223/2012 ha espressamente censurato e
dichiarato illegittima l’estensione, anche al trattamento di
fine rapporto (TFR), della contribuzione posta a carico del
lavoratore nel diverso regime di trattamento di fine servizio (TFS).
La nostra Organizzazione Sindacale invita pertanto gli iscritti
in regime di TFR a diffidare l'Amministrazione affinché provveda
alla cessazione immediata della trattenuta illegittima.
La diffida
può essere inoltrata, previa verifica della indebita trattenuta del 2,50% sulla fascetta stipendiale alla voce
“Opera di previdenza”,
dal personale che
si trovi nelle seguenti condizioni:
1-
● trattamento di fine rapporto (TFR), assunto a
tempo indeterminato con rapporto contrattualizzato entro
il 31 dicembre 2000, ma che hanno esercitato il diritto di
opzione previsto dall’art.59, comma 56, della legge n.449/1997,
per il trattamento di fine rapporto presso Fondi di previdenza
integrativa (cfr. Fondo Espero) o complementari;
2-
● trattamento di
fine rapporto (TFR),
assunto a tempo indeterminato con rapporto
contrattualizzato dopo il 31 dicembre 2000;
3-
● trattamento di
fine rapporto (TFR),
assunto a tempo determinato con rapporto
contrattualizzato dal 30 maggio 2000 (dall’entrata in
vigore del D.P.C.M. 20.12.1999);
Dopo aver provveduto all'invio della diffida a
mezzo raccomandata a/r all'INPS e al MIUR, ciascun iscritto è
pregato di farne pervenire presso la nostra sede di Piazza
Bovio 22 una copia
completa dei recapiti, in modo da poter essere contattato in
occasione dell’avvio di un’ azione giudiziale.
Napoli, 21/01/2013
Gilda degli Insegnanti di Napoli