I DOCENTI NON SONO OBBLIGATI A STARE A SCUOLA
NEi periodi di sospensione dell'attività didattica
A seguito di numerose richieste di chiarimento – pervenute alla
scrivente Organizzazione Sindacale – relativamente agli obblighi di
permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle
lezioni, evidenziamo quanto segue.
Il CCNL vigente non contempla alcun obbligo da parte dei docenti di
permanere nei locali della scuola in caso di sospensione
dell’attività didattica e in assenza di attività programmate e
deliberate dal collegio dei docenti. Si rammenta a tutti i docenti
che gli unici obblighi di insegnamento, e di attività funzionali
all’insegnamento, sono quelli previsti dagli artt. 28 e 29 del ccnl
2006-2009. Eventuali ordini di servizio che obblighino a presenze
sul luogo di lavoro con modalità non previste dal CCNL possono
essere configurati come abusi d’ufficio e pertanto perseguibili.
Vale la pena ricordare a tale proposito la sentenza del Consiglio di
Stato dell’8 maggio 1987, la sentenza del Tribunale di Trento del
23/01/2004, nonché quella del Giudice del Lavoro di Napoli r.g.
5344/2006 secondo la quale durante la sospensione delle lezioni
possono essere effettuate solo attività funzionali
all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale
delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre
(eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel
rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale.
Non c’è, quindi, dopo la fine delle lezioni prevista dal calendario
scolastico, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per
altre attività non programmate.
L'O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo
grado obbliga i docenti ad essere presenti in sede solo nei
giorni delle prove scritte per eventuali sostituzioni.
Nessun'altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli
armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati
in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto
che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli
insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per
quegli impegni deliberati ad inizio d'anno dal collegio dei docenti.
Inoltre la Nota Miur 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
"... Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31
maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l'imposizione di
obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti
da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze
delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente
formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare
caratteristica dell'istruzione scolastica, che si differenzia dai
normali uffici proprio per l'interruzione della propria prevalente
attività (quella dell'insegnamento destinato agli alunni) prevista
dal calendario scolastico.. ."
Quanto all'obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle
attività didattiche è il caso di ribadire che esso non sussiste
in alcun modo.
Questa O.S. invita, fin d’ora, tutti i docenti a segnalare
comportamenti non in linea con quanto previsto dalle disposizioni in
vigore, riservandosi di tutelare nelle sedi opportune i diritti di
parte.
Napoli, 8 giugno 2014
Gilda
degli Insegnanti di Napoli