Debiti scolastici:
alcune delle FAQ presenti sul sito del ministero
COMPENSI
1.
Qual è il
compenso per i docenti che tengono i corsi di recupero?
C'è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti
al termine dello scrutinio finale? Il compenso è previsto dalle norme
contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo
contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data
di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive finalizzate ai corsi di
recupero. Non c'è differenza tra i corsi tenuti durante l'anno e quelli tenuti
al termine delle lezioni, relativamente al compenso.
2.
C'è differenza di
compensi per corsi di sostegno all'apprendimento e corsi di recupero?
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno
rientrano, a tutti gli effetti, nell'attività di recupero e, in quanto tali,
sono retribuiti con le stesse modalità.
3.
Perché il comma
11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 fa riferimento ad un compenso forfettario per
il cosiddetto "sportello"?
E qual è la misura del compenso? Il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. vuole
evidenziare una distinzione tra l'attività di sportello e quella di docenza nei
corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la
cui misura è materia di contrattazione di istituto.
4.
Come possono
essere pagati gli eventuali esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo
gli scrutini finali?
Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente
al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d'opera con le
modalità previste dall'articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio
2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
5.
Se eventualmente
la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in quiescenza, i
docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere presenti?
Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come faranno a riunirsi
collegialmente i consigli di classe coinvolti?
Nel caso in cui sia la verifica finale che l'integrazione dello scrutinio si
svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra sede
scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurata il
rimborso spesa. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o
dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle
operazioni in questione. L'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stressa disciplina
secondo la vigente disciplina.
MODELLI
1.
L'attivazione dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre o a fine anno è
determinata dalla corrispondenza automatica un'insufficienza – un corso
di recupero? Ed è il tipo di insufficienza che fa determinare la consistenza
delle ore di recupero?
Non c'è corrispondenza automatica tra l'insufficienza rilevata e la frequenza di
corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio di classe tiene conto
anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente, con lo
studio individuale, gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso di
insufficienza in una o più discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o
finale, il consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati
raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio
individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
2.
La
durata non inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo intervento di
recupero oppure riguarda la somma complessiva di ore che durante tutto l'anno
ogni singolo consiglio di classe può destinare alle azioni in cui si articola
l'attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di almeno 15 ore
solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale indicazione oraria si
riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio di
classe la responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal
collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo
strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre
ricorrendo alla quota del 20% dell'autonomia scolastica o allo studio personale
dello studente anche assistito da qualche ora di sportello.
3.
Le
15 ore, che costituiscono, secondo l'ordinanza ministeriale 92/2007, la durata
minima delle azioni in cui è articolata l'attività di recupero, si riferiscono
alle azioni attivate solo durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il
periodo successivo agli scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a
tale periodo?
L'ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si svolgono durante
l'anno e quelle che vengono predisposte per il periodo che segue la conclusione
degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di norma, di 15 ore degli
interventi di recupero si riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima
che dopo gli scrutini di giugno.
4.
Come si concilia quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 dell'O.M. 92/2007,
secondo cui la determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni
singolo intervento di recupero è lasciata all'autonomia delle istituzioni
scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9 della stessa ordinanza,
per cui la durata delle azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L'indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere
orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
5.
Quante azioni di recupero si possono prevedere per lo stesso studente nell'arco
di un anno? A quanti corsi può uno studente partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non può
essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni né tanto meno
per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di classe ogni
decisione in merito. Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della
necessità di evitare un'eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli
studenti interessati.
6.
Per una stessa materia quanti corsi si possono attivare nell'arco dell'anno
scolastico?
Non c'è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine
di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per
definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di
recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
7.
Qual è il numero minimo di alunni per poter attivare un'azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per l'attivazione degli
interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative
rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con
carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti nel numero.
8.
Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad uno stesso
corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei
docenti delle materie interessate, nell'ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti e attraverso un'azione coordinata dal dirigente scolastico. I
gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi
parallele, oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi
casi, c'è l'esigenza di raccordo tra il docente che svolge l'attività di
recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
9.
Possono prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore aggiuntive
pomeridiane extracurricolari?
L'ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento del
recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in orario
extra-curricolare costituiscono soltanto una delle possibilità.
10.
Il
cosiddetto "recupero in itinere" è legittimo e può sostituire l'attivazione di
corsi di recupero?
Il recupero "in itinere" può essere sostitutivo dei corsi di recupero solo per
gli studenti che riescono comunque a colmare tempestivamente le loro lacune
nel corso delle ordinarie attività didattiche. Ciò non significa però che la
scuola sia esonerata dall'obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti
che invece non siano riusciti a recuperare.
11.
Quali possono essere altre modalità di recupero che non siano i corsi
pomeridiani oppure l'utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13
giugno 2006
L'ordinanza, all'articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità di azioni
per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adottano ogni
forma di flessibilità nella organizzazione delle attività di recupero,
realizzando all'occorrenza anche corsi mirati in orario extracurricolare per gli
alunni che presentino insufficienze di rilievo.
12.
Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento
e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da
classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di
valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l'esigenza di recupero e
poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l'obbligo per tale docente
di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l'accertamento e di
valutarne i risultati.
13.
Chi decide di avviare un corso di recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei rispettivi
consigli di classe per gli studenti che riportano voti di insufficienza in
occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini intermedi o, per gli
studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in occasione degli scrutini di
fine anno.
14.
Se
gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero anche tali
azioni devono rispettare la consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell'attività di recupero, gli interventi di
sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a prevenire l'insuccesso
scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell'anno scolastico. Sono
programmati dai Consigli di classe ad inizio d'anno sulla base dei criteri
stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale delle
attività del consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano dell'offerta
formativa della scuola. Il sostegno all'apprendimento è un'opportunità didattica
volta a favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa all'autonoma
decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli interventi di
sostegno.
15.
Gli alunni sono tenuti a frequentare le attività di sostegno finalizzate a
prevenire l'insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione attiva
degli studenti, dandone adeguata informazione alle famiglie che possono tuttavia
anche comunicare di non aderire alle attività programmate dalla scuola e di
voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle
attività assume l'obbligo della relativa frequenza.
16.
Da
quali atti documentali potrà risultare che il consiglio di classe ha predisposto
i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe viene
registrata nel verbale delle riunioni dell'organo collegiale con l'indicazione
della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che sono
tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche
relative agli interventi di recupero.
17.
Il
c.d. "sportello" di cui parla il comma 11 dell'art. 2 dell'O.M. 92/2007 è da
considerarsi recupero a tutti gli effetti oppure si configura come sostegno
all'apprendimento? E gli alunni sono tenuti a frequentarlo?
L'ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell'articolo 2 assegna allo
"sportello" compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione
dello studio individuale. Pertanto si configura come un supporto
all'apprendimento che, pur di natura non obbligatoria, costituisce una
opportunità di cui avvalersi.
18.
Quante ore di "sportello" possono essere previste?
E' rimessa all'autonoma decisione dei Consigli di classe, nell'ambito dei
criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza oraria dello sportello e
non è previsto un minimo o massimo di ore.
19.
In
presenza di pochi alunni con insufficienze in una classe si attivano ugualmente
le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di
recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da più classi, purché con
carenze formative omogenee. Anche in assenza di questo requisito, si devono
comunque attivare gli interventi di recupero.
CORSI DA
REALIZZARE DOPO GLI SCRUTINI DI FINE ANNO
1. C'è
una sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio
finale e quelli invece che si realizzano durante l'anno?
No.
2. Quanti
corsi un consiglio di classe può predisporre nel periodo successivo agli
scrutini finali ?
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che
presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta la
possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o
delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico o mediante lo
studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del
consiglio di classe, nell'ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti,
coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e
la consistenza oraria degli interventi di recupero.
3.
In quali
circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi
gli Enti "profit"?
Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo
i docenti in servizio nell'istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione da
verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si ricorre a docenti della
propria o di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD, purché con
rapporto d'impiego in atto, e a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit".
I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal
dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio
dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
Sono assimilabili agli "esperti" anche docenti reperiti dalle graduatorie del
proprio istituto o di istituti viciniori.
4.
Per ragioni
oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi
di recupero?
L'O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle
relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo
conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe
a classe, e della esigenza di concedere allo studente anche i tempi necessari
per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono fornirsi
indicazioni prescrittive poiché spetta al dirigente scolastico, nel rispetto
delle competenze degli altri organi della scuola, il compito di organizzare le
operazioni nel modo più efficace.
L'ACCERTAMENTO
1.
Chi predispone le
prove per l'accertamento del superamento dei debiti? C'è differenza tra
accertamento durante l'anno scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi
attivati dopo gli scrutini finali?
Le prove per l'accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate
nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe,
può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa
eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due
diversi docenti. Non c'è differenza sostanziale nelle modalità tra
l'accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine
del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli
scrutini finali.
2.
Può un docente
diverso da quello del consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i
corsi dopo gli scrutini finali predisporre lui le prove? E le deve correggere
lui?
Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso dal docente
titolare della materia interessata nel recupero, non può predisporre le prove,
né le può valutare. Spetta al docente titolare delle discipline oggetto di
intervento predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni utile
elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi.
3.
La verifica è
effettuata immediatamente dopo la conclusione dei corsi di recupero? Oppure può
passare un certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e l'espletamento dello
scrutinio sospeso?
Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale, sono
determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti
delle discipline interessate, si svolgono secondo il calendario stabilito dal
Collegio dei docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle
operazioni.
4.
Quali e quanti
sono i docenti che saranno presenti all'accertamento per iniziative attivate
dopo gli scrutini finali?
Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono
condotte dai docenti delle discipline interessate con l'assistenza di altri
docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta
collegialmente dal consiglio di classe nell'ambito dei criteri stabiliti dal
collegio docenti.
5.
Uno studente che
non viene promosso alla classe successiva in sede di integrazione dello
scrutinio, è tenuto a recuperare nell'anno scolastico successivo i debiti
rilevati nello scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell'anno
scolastico?
No. L'alunno ripete l'anno.
6.
Lo studente può
sottrarsi all'accertamento successivo al corso di recupero effettuato in corso
d'anno prima dello scrutinio di giugno?
No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di giugno si
terrà conto anche dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
7.
Nello scrutinio
di fine anno quante sono le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può
essere rinviato all'anno scolastico successivo il recupero di eventuali carenze
non gravi?
La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della
possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto
propri delle discipline che presentano insufficienze entro il termine dell'anno
scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la
frequenza di appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un
numero predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio
piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti determina i
criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
8.
L'insufficienza
in materie che non sono presenti l'anno successivo nel curricolo comporta
necessariamente la partecipazione ai corsi di recupero?
L'alunno è tenuto a partecipare al
corso di recupero relativo a materie non presenti nel piano di studio dell'anno
successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e di conseguenza deve
sottoporsi alle verifiche predisposte.
9.
In presenza di
giudizio sospeso a fine anno come fa l'alunno a conoscere i suoi voti in tutte
le materie se l'ordinanza dispone che all'albo dell'istituto viene riportata
solo la indicazione della "sospensione del giudizio"?
La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle
famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando
le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole
discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle
discipline nelle quali l'alunno non abbia raggiunto la sufficienza.
10.
Se uno studente
del triennio finale dei corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di
recupero, può ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito
scolastico come gli altri studenti promossi allo scrutinio di giugno?
Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello scrutinio
finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso viene espressa una
valutazione positiva si procede con l'assegnazione del punteggio di credito
nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il
citato decreto individua gli elementi da prendere in considerazione per
l'attribuzione del credito scolastico.
11.
Risulta non
promosso lo studente che all'accertamento finale non riesce a raggiungere la
sufficienza in una o più materie oggetto di recupero?
In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente all'espletamento
delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il consiglio di classe
procede ad una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito
positivo, comporta l'ammissione dello studente stesso alla classe successiva.
L'esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono alla valutazione
complessiva.
STUDENTI
DELL'ULTIMO ANNO
1.
Che cosa prevede
la nuova normativa per gli studenti che nell'anno scolastico 2007/2008
frequentano l'ultimo anno?
Per i candidati agli esami di Stato a conclusione dell'anno scolastico
2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e
all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 1 dell'11 gennaio 2007.
Pertanto, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello
studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite
nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e
degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di
valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. All'alunno promosso
all'ultima classe con debito formativo, va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione. In caso di accertato superamento
del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede
di scrutinio finale del corrente anno scolastico il punteggio minimo assegnato,
nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Per quanto riguarda il punteggio del credito scolastico, continuano ad
applicarsi le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323.
SCRUTINIO FINALE
1.
Come si svolge lo
scrutinio finale? Si assegnano i voti agli alunni per i quali si decide la
sospensione del giudizio finale?
Si seguono le procedure previste dalla O.M. n. 90/2001, con la differenza che
nei confronti degli alunni che nei confronti degli studenti che in sede di
scrutinio finale, presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti,
il consiglio di classe, sulla base di criteri preventivamente stabiliti, procede
ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine
dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o
attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso, il
consiglio non procede alla approvazione dei voti proposti. Sono comunicati alle
famiglie i soli voti proposti nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo
studente non abbia raggiunto la sufficienza. Si procede alla approvazione di
tutti i voti in sede di integrazione dello scrutinio, dopo l'effettuazione della
verifica dei risultati degli interventi di recupero.
13 dicembre
2007 |