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Esami di Stato: domande entro il 30 novembre

di A.T.


Il Miur ha definito le modalità e i termini di presentazione delle domande per partecipare ai prossimi esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.
 

Sia per i candidati interni che per quelli esterni, la scadenza per la presentazione dell’istanza di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di istruzione secondaria di II grado, relativamente al corrente anno scolastico, è fissata al prossimo 30 novembre.

Con la circolare ministeriale n. 86 - prot. n. 10633 del 18 novembre 2005, il Miur fornisce precisazioni ed indicazioni operative sugli adempimenti propedeutici agli esami di Stato, anche per “dirimere le incertezze applicative che hanno interessato aspetti significativi della materia, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami da parte dei candidati privatisti ed alla costituzione delle commissioni di esame”.

I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali potranno prendere in considerazione anche eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che le stesse istanze non pervengano oltre la data del 31 gennaio 2006.

Nella C.M. n. 86/2005 vengono anche esaminate le posizioni degli alunni che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2006, i quali dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il successivo 20 marzo, e di quelli che frequentando la penultima classe e prevedendo di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina sono interessati ad anticipare la partecipazione agli esami di Stato conclusivi (scadenza domande di "abbreviazione per merito": 31 gennaio 2006).

La circolare ministeriale, inoltre, affronta il tema del “limite di accoglibilità” da parte delle scuole delle istanze prodotte da candidati esterni, anche in riferimento alle integrazioni normative introdotte dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, il quale stabilisce che “i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei candidati interni”.

Pertanto, se le domande dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero superare il suddetto limite, l'istituto scolastico interessato dovrà individuare le istanze eccedenti (secondo l’esatto ordine cronologico di presentazione) e trasmetterle al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio.


18  novembre 2005