Componenti commissioni d’esame all’estero
Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato le disposizioni, relative al
corrente anno scolastico, per le nomine a presidente o commissario d’esame
presso le scuole secondarie italiane funzionanti all’estero. Domande entro il 4
aprile.
di Angelo Luongo
Con apposito messaggio del 20 marzo 2006, prot. n. 267/P/0108601, il Ministero
degli Affari Esteri - Direzione generale per la Promozione e la Cooperazione
culturale - Uff. IV - ha reso note, con riferimento all’anno scolastico
2005/2006, le disposizioni per le nomine a presidente o commissario d’esame
presso le scuole secondarie italiane funzionanti all’estero.
Tra le competenze attribuite al Ministero degli Affari Esteri (Mae) dalle norme
vigenti, vi è lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie
all'estero (statali, paritarie). Per gli studenti che superino le prove è
previsto il rilascio di un diploma di licenza media, o di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado. Considerato il numero estremamente ridotto delle
sedi in cui occorre effettuare le nomine, sia per effetto della legge sulla
parità scolastica, sia in presenza di un contingente di dirigenti scolastici in
servizio all'estero, a partire dal corrente anno, la circolare del Mae non
prevede, salvo casi eccezionali, più di dover conferire nomine a dirigenti
scolastici in servizio in Italia. Tuttavia, in caso di sopravvenute non previste
difficoltà potrà essere il Miur, sulla base di intese operative, a proporre
nominativi di dirigenti scolastici da utilizzare all’estero per esami nel
corrente anno scolastico. Si fa presente che per le residue scuole legalmente
riconosciute si continuano a costituire commissioni paritetiche, formate da un
eguale numero di commissari interni ed esterni, comunque già in servizio presso
le scuole all'estero.
Tenuto infine conto delle innovazioni introdotte dal comma 7 dell’art. 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, si provvede a nominare esclusivamente un
presidente esterno nelle scuole statali italiane all’estero, nonché in quelle
con regime paritario.
Per gli esami conclusivi delle scuole di istruzione secondaria di II grado le
sedi sono le seguenti: scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona,
Istanbul, Madrid, Parigi; scuole non statali: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà,
Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna,
Lugano, Lugano-Paradiso, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San
Paolo, San Gallo, Teheran,Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.
Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos
Aires osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).
Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente:
dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore o inclusivo di
istituto di istruzione secondaria superiore funzionante all’estero ai sensi
dell’art. 639 del D.L.vo n. 297/94 ovvero dirigente scolastico assegnato agli
Uffici scolastici consolari.
Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di commissario
esterno: docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto
statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all’estero ai sensi
dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati quali commissari
interni di servizio. Tali docenti sono tenuti a presentare domanda quale che sia
la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di essere nominati solo
in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda anche i lettori (docenti
di istituti di istruzione secondaria di 1° e 2° grado), previo nulla osta della
competente autorità accademica, oltre che della Rappresentanza competente.
Per gli esami di licenza media le sedi sono le seguenti: scuole statali: Addis
Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi; scuole non statali:
Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca,
Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Plata, Losanna, Lima,
Lugano-Paradiso, Montevideo, Mosca, New York, Olivos (Buenos Aires), Port
Harcourt, Quito, San Gallo, San Paolo, Santiago del Cile, Teheran, Tripoli,
Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.
Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il
calendario australe (esami nel mese di dicembre).
Personale avente titolo a presentare la domanda: dirigente di scuola media
statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all’estero ai sensi
dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, ovvero dirigente scolastico assegnato agli
Uffici scolastici consolari; personale docente di ruolo della scuola in servizio
all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l’ordine
indicato dal Dpr n. 362/66, art. 7.
I docenti delle scuole secondarie all’estero, medie e superiori, in servizio
all’estero ai sensi dell’art. 639 del D. L.vo n. 297/94 sono tenuti a presentare
domanda quale che sia la classe di concorso di appartenenza. Possono indicare di
essere nominati solo in caso di necessità. Sono ammessi a presentare domanda
anche i lettori, previo nulla osta della competente autorità accademica, oltre
che della Rappresentanza competente.
Il personale in servizio all’estero dovrà far pervenire la domanda, per il
tramite della competente Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero
degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. - Uff. IV.
La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato. Essa deve
essere trasmessa al Ministero, per il tramite della competente Rappresentanza
diplomatica o consolare entro il 4 aprile 2006, anticipata via fax al numero
06-36912799. Ai fini dell’accertamento del termine fa esclusiva fede la data
acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza diplomatica o consolare.
Le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei dirigenti
scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati
personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale non sono prese
in considerazione. La nomina è conferita al personale in servizio all’estero
mediante messaggio ministeriale alla sede. La mancata accettazione deve essere
motivata.
28 marzo 2006 |