La disapplicazione del tutor vale anche per le scuole
paritarie?/1
Spulciando tra gli articoli del decreto legislativo n. 165/2001, in
virtù del quale Aran e sindacati il 17 luglio scorso hanno
disapplicato la normativa sul tutor (ritenuta invasiva di una
competenza riservata alla disciplina contrattuale), sorge un dubbio: i
250 mila alunni delle scuole paritarie del primo ciclo di istruzione a
settembre potranno continuare ad avvalersi del docente tutor?
Il dubbio nasce dal fatto che se ci si
limita ad una interpretazione letterale delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina, appunto, le
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche", esse sembrerebbero riconoscere il potere
di disapplicare norme di legge relative solo ai contratti dei
dipendenti statali. L'articolo n. 1 prevede che "Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome".
In base all'art. 2 del decreto, il potere
di disapplicare leggi, regolamenti o statuti che introducono
discipline del rapporto di lavoro, come quella del docente tutor, è
consentito ai contratti nazionali dei dipendenti pubblici
(http://www.tuttoscuola.com/ts_news_256-1.doc ).
La disapplicazione del tutor vale anche per
le scuole paritarie?/2
Peraltro la legge sulla parità, che è precedente, parla di un sistema
nazionale di istruzio-ne costituito dalle scuole statali e dalle
scuole paritarie private; e la sentenza della Corte costituzionale n.
279 dello scorso anno, nel respingere il ricorso che riteneva che
quella del tutor non fosse norma generale, ha precisato che si
trattava "di materia attinente al rapporto di lavoro del personale
statale". Queste considerazioni rafforzano il convincimento che la
disapplicazione vada riferita anche al settore della scuola paritaria,
la quale è tenuta a conformarsi agli ordinamenti e alle disposizioni
vigenti per il settore statale.
Ma non può disconoscersi che la prestazione del servizio del personale
docente in servi-zio presso scuole paritarie è disciplinata da altri
percorsi contrattuali e il contratto di lavoro degli insegnanti viene
regolato in altro modo e con soggetti diversi da quelli che hanno
sottoscritto l'accordo di disapplicazione del 17 luglio scorso.
Tra l'altro, se fosse fondata la predetta considerazione, la non
applicazione della disap-plicazione varrebbe anche per la norma
relativa ai contratti di prestazione d'opera per gli esperti che nelle
scuole paritarie, a differenza di quelle statali, continuerebbe a
valere.
La materia è complessa più di quanto può sembrare a prima vista e
merita probabilmente qualche chiarimento attraverso un intervento
normativo e/o interpretativo. La parola. ai giuristi.
31 luglio 2006
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