GILDA DEGLI INSEGNANTI

PROVINCIA DI NAPOLI

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La disapplicazione del tutor vale anche per le scuole paritarie?/1

Spulciando tra gli articoli del decreto legislativo n. 165/2001, in virtù del quale Aran e sindacati il 17 luglio scorso hanno disapplicato la normativa sul tutor (ritenuta invasiva di una competenza riservata alla disciplina contrattuale), sorge un dubbio: i 250 mila alunni delle scuole paritarie del primo ciclo di istruzione a settembre potranno continuare ad avvalersi del docente tutor?

Il dubbio nasce dal fatto che se ci si limita ad una interpretazione letterale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina, appunto, le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", esse sembrerebbero riconoscere il potere di disapplicare norme di legge relative solo ai contratti dei dipendenti statali. L'articolo n. 1 prevede che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome".

In base all'art. 2 del decreto, il potere di disapplicare leggi, regolamenti o statuti che introducono discipline del rapporto di lavoro, come quella del docente tutor, è consentito ai contratti nazionali dei dipendenti pubblici
(http://www.tuttoscuola.com/ts_news_256-1.doc ).



La disapplicazione del tutor vale anche per le scuole paritarie?/2

Peraltro la legge sulla parità, che è precedente, parla di un sistema nazionale di istruzio-ne costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private; e la sentenza della Corte costituzionale n. 279 dello scorso anno, nel respingere il ricorso che riteneva che quella del tutor non fosse norma generale, ha precisato che si trattava "di materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale". Queste considerazioni rafforzano il convincimento che la disapplicazione vada riferita anche al settore della scuola paritaria, la quale è tenuta a conformarsi agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti per il settore statale.
Ma non può disconoscersi che la prestazione del servizio del personale docente in servi-zio presso scuole paritarie è disciplinata da altri percorsi contrattuali e il contratto di lavoro degli insegnanti viene regolato in altro modo e con soggetti diversi da quelli che hanno sottoscritto l'accordo di disapplicazione del 17 luglio scorso.
Tra l'altro, se fosse fondata la predetta considerazione, la non applicazione della disap-plicazione varrebbe anche per la norma relativa ai contratti di prestazione d'opera per gli esperti che nelle scuole paritarie, a differenza di quelle statali, continuerebbe a valere.
La materia è complessa più di quanto può sembrare a prima vista e merita probabilmente qualche chiarimento attraverso un intervento normativo e/o interpretativo. La parola. ai giuristi.


31 luglio 2006