Tutor, è sufficiente l'accordo
Cassati anche i contratti di prestazione d'opera
La disapplicazione del tutor per via contrattuale è legittima. La possibilità di
derogare le norme di legge tramite gli accordi negoziali, infatti, è
espressamente prevista dalla legge. È questo uno dei chiarimenti forniti dal
ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, il 26 luglio scorso, alla
camera, in commissione istruzione, a Valentina Aprea (Fi), che aveva presentato
un'interrogazione, lamentando l'illegittimità della sequenza contrattuale
stipulata il 17 luglio con i sindacati della scuola che ha di fatto abolito il
tutor previsto dalla riforma Moratti. L'accordo, attualmente, è al vaglio degli
organi di controllo e a breve tornerà al tavolo negoziale per la firma
definitiva.
La disapplicazione
Il titolare del dicastero di viale Trastevere ha argomentato al risposta citando
l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il dispositivo
prevede che eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che
introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o categorie di essi, possono
essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi. E per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario. A questo proposito il ministro della pubblica
istruzione ha ricordato che quest'ultima condizione non si riscontra nella legge
n. 53. E dunque resta confermato il principio di derogabilità che costituisce,
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 165 del
2001, ´principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione'.
La concertazione
Fioroni, peraltro, ha sottolineato che, al di là degli aspetti giuridici, appare
opportuno ripristinare un metodo di concertazione preventiva per normative che
concernono l'organizzazione del lavoro.
Il tutor
Con riguardo, poi, alla funzione tutoriale, l'articolo 2 della sequenza
disapplica l'articolo 7, commi 5, 6 e 7, e l'articolo 10, comma 5, del decreto
legislativo n. 59 del 2004, che disciplinano l'istituzione, l'orario di lavoro e
l'organizzazione didattica della figura tutoriale nella scuola primaria e nella
scuola secondaria di primo grado. La scelta tecnica di disapplicare gli interi
commi e non parti di essi è giustificata, secondo Fioroni, dalla difficoltà di
lettura di disposizioni aventi una loro coerenza logica e sistematica. Tanto più
che, per la parte della disciplina relativa all'organizzazione dell'attività
educativa e didattica e all'assegnazione dei docenti alle classi, in realtà, le
norme disapplicate non fanno che riferirsi genericamente a più puntuali e
coerenti disposizioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione (quale per esempio l'articolo 396),
dell'articolo 26 del contratto del comparto scuola nonché dalla normativa che
disciplina i compiti dei dirigenti scolastici (articolo 25 del decreto
legislativo n. 165 del 2001).
Prof tutti tutor
La scelta adottata in sede negoziale, inoltre, è finalizzata a conferire una più
razionale organizzazione alla funzione tutoriale. Infatti, i compiti connessi
alla figura del tutor vengono spalmati su tutti i docenti, facendone una
funzione che fa capo a ciascuno di essi nell'ambito dei vigenti istituti e
obblighi contrattuali. In tal modo, tra l'altro, si evita la soluzione, molto
contestata nelle scuole, di individuare un docente con maggior carico orario nei
primi tre anni delle scuole primarie, in violazione del principio di pari
responsabilità di tutti i componenti del team didattico.
La mobilità annuale
Quanto al ripristino della mobilità annuale del personale docente, l'accordo ha
disapplicato l'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 3, e dall'articolo 11,
comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2004, che prevedono la permanenza dei
docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo
didattico. Premesso che la materia della mobilità è una tipica materia
contrattuale, ha spiegato Fioroni, in mancanza di norme legislative
inderogabili, e che essa è espressamente prevista dal vigente contratto del
comparto scuola, ´va detto che anche negli anni scorsi tale disposizione si è
rilevata tecnicamente impraticabile a prescindere dalla stessa esigenza di
ricercare il consenso delle organizzazioni sindacali'. La permanenza dei docenti
per un ciclo di studi andrebbe infatti correlata alla definizione di un organico
stabile e funzionale per la corrispondente durata del ciclo didattico; allo
stato, le nomine si rinnovano ogni anno con docenti spesso diversi. Non è
possibile, dunque, accettare che la continuità didattica non valga anche in caso
di riduzione dell'organico e di conseguente soprannumerarietà del docente che
non ha completato il ciclo didattico.
Prestazione d'opera
In merito ai contratti di prestazione d'opera, l'istituto giuridico, nella parte
abrogata, secondo il ministro, costituiva in realtà un ibrido giuridico in base
al quale venivano imputate a risorse finanziarie delle scuole, peraltro di norma
insufficienti per pagare stipendi per un anno, prestazioni didattiche
obbligatorie per gli alunni che esercitano l'opzione, costituenti cioè a tutti
gli effetti ore curricolari. L'applicazione del medesimo istituto giuridico,
sempre secondo il ministro, veniva a mascherare in realtà un rapporto di lavoro
dipendente, organicamente inserito, anche ai fini delle valutazioni, nel
curricolo obbligatorio degli alunni.
Anticipi scuola primaria
L'accordo ha disapplicato tale istituto, in quanto allo stato non sussistono i
presupposti richiesti dalla stessa legge n. 53 del 2003
8 agosto 2006 |