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Già in passato organi diversi
dell’Amministrazione si erano pronunciati in tal senso, in questa circostanza
l’Avvocatura dello Stato è intervenuta a seguito di un contenzioso apertosi in
un piccolo Comune della provincia di Asti che non intende pagare le spese per il
materiale di pulizia. Il problema – aggiunge l’Avvocatura - si pone piuttosto nel momento in cui si voglia definire l'ambito del servizio telefonico che, ormai, non può più considerarsi limitato alla trasmissione della voce, ma comprende a tutti gli effetti anche l’accesso alla rete Internet (purchè sia limitato, precisa però l’Avvocatura, alla navigazione in siti istituzionali e non riguardi l’uso didattico i cui oneri ricadono invece nella competenza statale). Per quanto concerne poi le spese di pulizia l’Avvocatura si rifà addirittura a norme di legge che risalgono al "Ventennio" (il Testo Unico n. 383 del 1934 ed il Regio Decreto n. 577 del 1928 !) ma richiama anche un parere del Consiglio di Stato (il n. 1784 del , 25.9.1996) con il quale si ribadisce che le spese per la pulizia "devono essere considerate unitariamente nell'intero servizio di pulizia" Ma l’argomentazione decisiva è di carattere strettamente contabile: nel 1996 quando venne approvata la legge n. 23 che trasferiva gli Enti Locali tutte le spese di manutenzione degli edifici, lo Stato iniziò a trasferire a Comuni e Province le somme necessarie per la copertura degli oneri connessi. Non è invece in discussione il pagamento della TARSU
(smaltimento dei rifiuti): "l'imposta - spiega l’Avvocatura - è dovuta per legge
da chi utilizza il bene, e per questo va pagata dall'Amministrazione
scolastica". |