Sindacati, basta il contratto biennale
Il sindacato che firma il contratto del biennio economico deve essere
considerato firmatario del contratto di lavoro e ha diritto di accesso alla
contrattazione integrativa e all'informazione.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Napoli con un'ordinanza depositata il
12 novembre scorso (rg 25800/07, rgc 484/07). La sentenza si inquadra in un vero
e proprio filone giurisprudenziale dal quale si evince la validità della firma
del biennio economico ai fini dell'accesso ai diritti tipici dei sindacati
firmatari. E riguarda una questione sollevata dalla Gilda-Unams per effetto
dell'esclusione del proprio rappresentante territoriale da un tavolo negoziale
di una scuola di Napoli. In particolare, la questione verteva sulla mancata
informazione preventiva sugli organici.
A questo proposito il giudice monocratico dopo avere verificato l'esistenza
della condotta antisindacale da parte del dirigente scolastico ha chiarito che
«la finalità dell'incontro tra le parti sociali», si legge nel provvedimento, «è
quella di contemperare una serie di interessi giuridicamente rilevanti, al fine
di migliorare le condizioni di lavoro e la professionalità dei dipendenti e nel
contempo mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dei servizi per la
collettività».
Il giudice monocratico ha spiegato, inoltre, che l'attività del sindacato non si
esaurisce solo sul posto di lavoro, ma si estende a tutti quei casi nei quali la
contrattazione riconosce al sindacato posizioni partecipative ai processi
decisionali.
E dunque, ogni volta che il dirigente scolastico elude tale prerogativa,
rendendo nullo il ruolo del sindacato nella fase di informativa e di
consultazione, sussiste la condotta antisindacale.
Quanto all'attualità della condotta, il giudice ha informato il proprio giudizio
all'insegnamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo il quale
perché vi sia condotta antisindacale non è necessario, ma nemmeno sufficiente,
uno specifico intento lesivo da parte del dirigente scolastico nei confronti
degli interessi dell'organizzazione sindacale. Ciò che conta è l'effettiva
lesione del diritto. Di qui la condanna del dirigente scolastico al pagamento di
9 mila euro di spese legali e alla rimozione della condotta antisindacale
27 novembre
2007 |