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La scuola nella Finanziaria
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’art.1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono adottati i seguenti interventi: a) a partire dall’anno scolastico 2008/09, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del decreto ministeriale n. 234 del 26 giugno 2000, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio ai vigenti ordinamenti nazionali; b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione; c) il primo comma, secondo periodo, dell’art. 3 della legge 20 agosto 2001 n. 333 è così modificato “Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331”; d) l’assorbimento del personale di cui all’art. 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare. 2. Sono fatti salvi l’applicazione ed i relativi effetti della procedura di cui all’art. 1, comma 621 lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. La lettera b) del comma 621, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è abrogata. 4. Dall’attuazione del comma 3, del presente articolo, devono derivare per il
bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente, non
inferiori a 40 Articolo 1. Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare la gestione, su base territoriale, dell’organico del personale docente ed A.T.A., determinato sulla base della normativa vigente. Con decreto adottato dal del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri, la durata e l’ambito della sperimentazione, sulla base dei seguenti principi: a) miglioramento dei rapporti docenti/alunni e ata/alunni, rispetto a quanto registrato nell’anno scolastico 2006/2007; b) la gestione flessibile nella formazione delle classi, sulla base degli obiettivi dati, eventualmente anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331; c) coordinamento con gli enti locali competenti per la definizione di eventuali interventi di razionalizzazione della rete scolastica; d) individuazione delle modalità di verifica dei risultati conseguiti, al fine della quantificazione delle relative economie di spesa. 2. Le economie di spesa di cui al comma 1, subordinatamente alla verifica annuale dell’effettivo conseguimento delle stesse, effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministero della pubblica istruzione, sono destinate all’incremento dello stanziamento di bilancio relativo alle spese per le supplenze brevi del personale della Scuola accertate per ciascun anno scolastico, sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni scolastiche per il riconoscimento e il sostegno delle misure adottate per migliorare l’efficacia del servizio dell’istruzione. Articolo 1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di aumentare l'efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento degli interventi relativi all’alternanza
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, il
finanziamento previsto all’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, pari a
euro 30 milioni, è iscritto in uno specifico capitolo dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, avente la seguente denominazione:
"Interventi per l’alternanza scuolalavoro", riducendo corrispondentemente lo
stanziamento del fondo di cui alla legge n. 440/97.
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