Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola

 
Prot. n. 1820/Uff.IV

Roma, 27 luglio 2004


Oggetto: istanza di computo della retribuzione professionale o del compenso individuale accessorio nella 13^ mensilità - sentenza n. 726/03 del Tribunale di Pisa


Pervengono a questa Direzione Generale numerosissime istanze e richieste di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolte ad ottenere l'inclusione nel calcolo della tredicesima mensilità della retribuzione professionale docente o, per il personale ATA, del compenso individuale accessorio in applicazione della decisione giudiziale indicata in oggetto.

Preme anzitutto far presente che a questa, come ad ogni altra pubblica Amministrazione, è fatto espresso divieto, dall'art. 23, comma 3, della legge 28.12.2001, n. 448, di adottare provvedimenti di estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato; la sentenza in questione ha, pertanto, efficacia esclusivamente tra le parti interessate.

Peraltro, sulla controversia in questione il Ministero della Giustizia ha proposto appello per cui, allo stato attuale, non si è ancora consolidato un orientamento giurisdizionale sulla materia. Della questione dell'inclusione dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità per il personale del comparto Ministeri ha già dato notizia la Direzione Generale per le risorse umane, acquisti e affari generali con nota prot.2776 del 19.3.2004, diretta anche alle SS.LL. ed alla quale, pertanto, si fa rinvio.

Per quanto concerne, nello specifico, il personale del comparto scuola si fa presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che, all'art. 81, commi 2 e 3, prevede che la retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio sia corrisposta per 12 mensilità.

Inoltre, l'art.78 del medesimo CCNL dispone, al comma 2, che l'importo della tredicesima mensilità è pari al "trattamento fondamentale" spettante, costituito da stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali assegni "ad personam"; non rientrano, conseguentemente, nell'importo della tredicesima le diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono compresi la retribuzione professionale dei docenti ed il compenso individuale accessorio del personale ATA.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale informa di non riscontrare utili elementi per poter prendere in considerazione le istanze predette ed alle quali, pertanto, non sarà dato alcun seguito né diretto riscontro.

Si invitano codesti Uffici a dare notizia di quanto sopra a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, facendo presente che, al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente nota viene diramata anche attraverso la rete INTRANET di questo Ministero.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino