Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della Scuola
Prot. n. 1820/Uff.IV |
Roma, 27 luglio 2004 |
Oggetto: istanza di computo della retribuzione professionale o del compenso
individuale accessorio nella 13^ mensilità - sentenza n. 726/03 del Tribunale di
Pisa
Pervengono a questa Direzione Generale numerosissime istanze e richieste di
tentativo obbligatorio di conciliazione rivolte ad ottenere l'inclusione nel
calcolo della tredicesima mensilità della retribuzione professionale docente o,
per il personale ATA, del compenso individuale accessorio in applicazione della
decisione giudiziale indicata in oggetto.
Preme anzitutto far presente che a questa, come ad ogni altra pubblica
Amministrazione, è fatto espresso divieto, dall'art. 23, comma 3, della legge
28.12.2001, n. 448, di adottare provvedimenti di estensione di decisioni
giurisdizionali aventi forza di giudicato; la sentenza in questione ha,
pertanto, efficacia esclusivamente tra le parti interessate.
Peraltro, sulla controversia in questione il Ministero della Giustizia ha
proposto appello per cui, allo stato attuale, non si è ancora consolidato un
orientamento giurisdizionale sulla materia. Della questione dell'inclusione
dell'indennità di amministrazione nel calcolo della tredicesima mensilità per il
personale del comparto Ministeri ha già dato notizia la Direzione Generale per
le risorse umane, acquisti e affari generali con nota prot.2776 del 19.3.2004,
diretta anche alle SS.LL. ed alla quale, pertanto, si fa rinvio.
Per quanto concerne, nello specifico, il personale del comparto scuola si fa
presente che la materia è espressamente disciplinata dal vigente Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro che, all'art. 81, commi 2 e 3, prevede che la
retribuzione professionale docente ed il compenso individuale accessorio sia
corrisposta per 12 mensilità.
Inoltre, l'art.78 del medesimo CCNL dispone, al comma 2, che l'importo della
tredicesima mensilità è pari al "trattamento fondamentale" spettante, costituito
da stipendio tabellare per posizioni stipendiali e da eventuali assegni "ad
personam"; non rientrano, conseguentemente, nell'importo della tredicesima le
diverse voci del trattamento accessorio, tra le quali sono compresi la
retribuzione professionale dei docenti ed il compenso individuale accessorio del
personale ATA.
Alla luce di quanto sopra esposto, questa Direzione Generale informa di non
riscontrare utili elementi per poter prendere in considerazione le istanze
predette ed alle quali, pertanto, non sarà dato alcun seguito né diretto
riscontro.
Si invitano codesti Uffici a dare notizia di quanto sopra a tutto il personale
in servizio nelle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, facendo
presente che, al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente nota
viene diramata anche attraverso la rete INTRANET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino
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