Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007:
indicazioni in merito ai correttivi apportati ai requisiti di anzianità
e proroga termini di scadenza della presentazione
delle domande di collocamento a riposo
Nota prot.n. 286 dell’8 gennaio 2008.
Roma, 8 gennaio 2008
Oggetto: Legge n.247 del 24 dicembre 2007: cessazioni dal servizio del personale
della scuola
Come è noto la L.24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai
requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione
previsti dalla L. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008 , il
possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario , insieme ai
35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel
2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all'art.1 cc. 3 , 4 e 5,
disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro il
31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla
normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva
maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro
il 31 /12/2007) sono computati ,ai fini del calcolo dell'ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della L.243/2004,
e possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi
momento successivo alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da
ogni modifica normativa, eventualmente intervenuta.
La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che abbia
compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57
anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio,
devono necessariamente revocare la medesima , non maturando diritto al
trattamento pensionistico , come d'altro canto già stabilito dalla più volte
citata L.243/2004.
Al fine di consentire la suddetta revoca , limitatamente al personale
interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa , si ritiene
opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10 al 21 Gennaio 2008 .
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE FIORI
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