Decreto Legge n.
7 del 31 gennaio 2007
Misure urgenti per la tutela dei
consumatori,
la promozione della concorrenza,
lo sviluppo di attività economiche
e la nascita di nuove imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione
. . . . . . [omissis]
EMANA
il seguente decreto-legge:
(Omissis)
CAPO II
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE
E LA PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA
Art. 13
-
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale
e di valorizzazione dell'autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, è
costituito dal Sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal
Sistema dell'istruzione e della formazione professionale. Fanno parte
del Sistema dell'istruzione secondaria superiore i licei, gli istituti
tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2,
del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226
del 2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole:
"economico," e "tecnologico", e il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. I percorsi del liceo artistico si
articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi".
Nel medesimo decreto legislativo n. 226
del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e gli articoli 6 e
10.
2. Fatta salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze delle regioni
e degli enti locali in materia di programmazione dell'offerta
formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale o
sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti
professionali, le strutture formative rispondenti ai livelli
essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto
legislativo n. 226 del 2005 e le strutture che operano nell'ambito del
Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate:
"istituti tecnici superiori" nel quadro della riorganizzazione di cui
all'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonché "poli tecnico professionali", di natura consortile e con le
forme di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I "poli" sono costituiti al
fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della
cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico e
produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi
nelle relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
3. Al Testo Unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la
lettera i/septies) è aggiunta la seguente:
"i/septies/bis) le erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o Ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la
lettera o) è aggiunta la seguente:
"o/bis) le erogazioni liberali a favore
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro
annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";
c) all'articolo 147, comma 1, le parole:
"e i/quater)" sono sostituite dalle seguenti: ", i-quater) e i/septies/bis)".
4. All'onere derivante dal comma 3,
valutato in 54 milioni di euro per l'anno 2008 e in 31 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo
delle disponibilità esistenti sulle contabilità speciali di cui
all'articolo 5/ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che a tale fine sono vincolate per essere versate all'entrata del
bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna delle
predette contabilità speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'Economia e delle
Finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3, anche
ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le
donazioni di cui al comma 3 non possono far parte del consiglio di
istituto e della Giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3
hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1°
gennaio 2007.
(Omissis)
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