Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

Home     |     News     |     Comunicati     |    Rubriche    |     Documenti     |    Sede provinciale    |     Cerca    |    Archivio     |     Scrivici
 


AL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF ALDO CANNAS
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DA VINCI
CAPOTERRA

ALLE RSU di Istituto

OGGETTO: assemblee studentesche e obblighi di servizio dei docenti

In seguito alla Nota MIUR 4733/A3 DEL 26/11/03, La S.V., in occasione delle assemblee studentesche, con circolari interne n°98, del 18 dicembre 2003 e n° ha posto a carico del corpo docente, l’obbligatorietà della presenza in istituto secondo l’orario di servizio di ciascuno, ed imponendo agli stessi la vigilanza sui minori presenti in Istituto.
Per quanto premesso i docenti dell’istituto sottopongono alla attenzione della S.V. le seguenti osservazioni:

  • In nessun punto della legislazione vigente, si può ritrovare nulla da cui dedurre l’obbligo della presenza a scuola dei docenti in occasione delle assemblee studentesche.

  • La questione in oggetto non è nuova, visto che la norma che ha istituito le assemblee studentesche è del 1974, ed è già stata oggetto di chiarimenti, anche da parte del ministero.la questione infatti ha un rilievo generale, che riguarda migliaia di Istituti italiani e conseguentemente centinaia di migliaia di docenti. Dal 1974 ad oggi, la prassi evidenzia che i docenti non sono obbligati a presenziare alle assemblee degli studenti, salvo, per i docenti delegati alla sorveglianza da parte del dirigente.

  • La norma principale sull’oggetto è l’articolo 13 del T.U. 297/94, che ha recepito le norme contenute nel DPR 416 sugli organi collegiali nella scuola, L’articolo 13 del T.U. al comma 8, recita testualmente “ All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.” Come si vede, la norma stabilisce che i docenti “possono assistere” il che significa che la norma determina il diritto dei docenti ad assistere alle assemblee, e non certamente l’obbligo di presenza. Né tanto meno di vigilanza sui minori presenti in istituto.

  • La sentenza del consiglio di Stato n. 173 dell’8 maggio 1982 ha sancito in modo univoco che nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria la presenza a scuola per i docenti, fuorché per svolgere le attività programmate dagli organi collegiali competenti. Pertanto a pieno titolo la norma riguarda anche le assemblee studentesche quando il Collegio e il Consiglio di istituto non abbiano programmato altre attività nella stessa giornata. E in ogni caso nemmeno potrebbero essere programmate altre attività contemporaneamente all’assemblea studentesca, ma solo o dopo, in quanto altrimenti verrebbe meno il diritto dei docenti ad assistere all’assemblea, previsto dal citato comma 8 dell’articolo 13 del T.U.

  • Il Ministero della P.I:- Direzione Generale Personale, Prot. N. 5208/N12/Div.x, Sez,III, ha infatti risposto ad una richiesta del Preside dell’ITC, di Falconara, con nota che dice testualmente:” con riferimento alla nota n. 4901/A31, inviata a codesto Ufficio del personale dal preside dell’Istituto in oggetto, nel ribadire quanto già precisato con la precedente nota n. 2851/N.12 del 20/07/80, relativa alla stessa questione, si comunica che in occasione delle assemblee studentesche tenute durante lo svolgimento delle lezioni, gli insegnanti, privi di impegni deliberati dal collegio dei docenti nell’ambito delle stesse attività non di insegnamento, possono non recarsi a scuola in quanto ogni attività didattica è sospesa (Nota n. 795 del20/03/1982 del MPI - Ufficio Delegati al provveditore agli Studi di Dilani).

  • Inoltre la Nota Ministeriale n.79 del 30/01/1981 precisa che” Quando le assemblee studentesche si svolgono al di fuori dei locali scolastici, i docenti non hanno l’obbligo di accompagnare gli studenti in tali locali” dal non obbligo di accompagnamento discende anche il non obbligo di presenza.

  • Gli Uffici nazionali sindacali di consulenza della GILDA DEGLI INSEGNANTI, della CGIL e dei COBAS a riguardo nelle loro rubriche , sulle assemblee studentesche scrivono:
    - GILDA: per i docenti non vi è alcun obbligo di rimanere a scuola qualora il collegio dei docenti non abbia deliberato alcuna iniziativa nell’ambito delle attività di insegnamento,--
    - CGIL: la sorveglianza deve essere garantita dal comitato studentesco e/o dal presidente dell’assemblea, ci deve essere un regolamento della assemblea, spetta al D.S. vigilare, anche se non è obbligato ad essere presente all’assemblea. Infatti la normativa pone a capo del D.S. il potere di intervento, potendo sospendere la stessa in caso di violazione del regolamento.
    - COBAS: all’assemblea studentesca di classe o di istituto possono assistere… i docenti che lo desiderano… pertanto non può essere imposto agli insegnanti nessun obbligo di permanenza a scuola o di accompagnamento in locali extrascolastici in quanto “ le assemblee studentesche interrompono la normale attività didattica e le famiglie devono essere obbligatoriamente preavvisate circa la data e i locali dell’assemblea”.

I Riferimenti normativi dei sopraccitati interventi sindacali sono: DPR416/74, CM: 312 del 27/12 79.

Da tutto ciò a nostro parere non sussiste alcuna ambiguità di interpretazione sulla questione in oggetto. Fatta salva la perfetta legittimità di intervento didattico educativo alternativo alle lezioni previsto dall’art 43 del DPR 416 /74 ma in questo caso è necessaria una precisa delibera in tal senso degli organi collegiali . Non appare perciò che sussista alcun dubbio sulla mancanza di obbligatorietà della presenza a scuola dei docenti in occasione delle assemblee studentesche, salvo la delega del DS alla sorveglianza in sua vece, che non facendo parte delle attività aggiuntive all’insegnamento (art. 27 CCNL/03) si configura come attività aggiuntiva da retribuire.

Infine, poiché il problema in oggetto è sorto solo dopo l’emanazione della nota del Dipartimento per i servizi sul territorio del MIUR prot. n. 4733/A3 del 26 nov.03. Si ritiene che la forma della “nota” non possa in quanto tale inficiare le norme di legge e le circolari emanate in materia.

CAPOTERRA 26 gennaio 2004

I DOCENTI: (seguono firme)