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L'insegnante di sostegno deve avere la specializzazione

(Tar Lazio 5559/2005)

Non valutabile per la carriera l'insegnamento svolto senza l'apposito titolo


 da Cittadino Lex

L’insegnamento di sostegno non può essere valutato ai fini della ricostruzione della carriera senza l’apposito titolo di specializzazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso di un docente contro il Ministero della Pubblica Istruzione che non aveva ricompreso nella ricostruzione della carriera i due anni di servizio che il ricorrente aveva prestato nel sostegno senza però possedere la specializzazione corrispondente. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è infondato in quanto, in base alla legge, l’insegnamento di sostegno, di ruolo e non, prestato senza l’apposito titolo non può essere utilizzato ai fini della ricostruzione della carriera. (31 agosto 2005)

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis,
sentenza n. 5559/2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE III BIS

 

composto dai Magistrati:

Giulio AMADIO - PRESIDENTE

Domenico LUNDINI - CONSIGLIERE

Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 3075/1993 R.G. proposto da A, rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Maceri e Fausto Buccellato, ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico - 45;

c o n t r o

Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;

per l’annullamento

del decreto 25.11.1992 n. 17530 del Provveditorato agli studi di Reggio Emilia, nella parte in cui non riconosce al ricorrente due anni di servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 14.4.2005, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il provvedimento impugnato in parte qua il Provveditorato agli studi di Reggio Emilia ha disposto l'inquadramento del prof. A nel ruolo dei docenti della scuola secondaria pubblica, per l'insegnamento di disegno e storia dell'arte, tuttavia non riconoscendogli ai fini della ricostruzione della carriera due anni di servizio pre ruolo nell'insegnamento di sostegno (come richiesto dall'interessato), in quanto la relativa attività era stata svolta senza il possesso del titolo di specializzazione previsto dal D.P.R. 31.10.1975 n. 970.

Parte ricorrente deduce violazione di legge, sia perché non gli è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento concluso dal provvedimento impugnato e del relativo responsabile, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, sia per difetto di motivazione, sia, infine, perché il possesso della specializzazione non è necessario ai fini del riconoscimento giuridico del servizio.

L'Amministrazione scolastica intimata si è costituita in giudizio.

Il ricorrente ha presentato memoria conclusionale, ribadendo le deduzioni di causa.

Il ricorso è passato in decisione all'udienza del 14.4.2005.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Non sussiste la lamentata violazione degli artt. 7 e 8, della L. n. 241/1990, che impongono la comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale, nonché l'indicazione dell'organo competente e dell'ufficio ove prendere visione degli atti; perché se ratio legis è quella di rendere edotti gli interessati dell’esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta evidenza che la norma si riferisca ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa d’ufficio, ovvero comunque di soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale. Non ha invece alcuna utilità pratica comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti che, con la loro istanza, a quel procedimento hanno dato avvio, e dunque sono già a conoscenza del procedimento medesimo, perché in tal caso vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa (C.G.A. 22.7.1998 n. 447; Cons.St., VI, 22.10.2002 n. 5799).

Pertanto non rientrava negli obblighi legali dell'Amministrazione comunicare al ricorrente la determinazione di addivenire a ricostruzione della carriera, dal medesimo richiesta.

Il provvedimento, inoltre, è adeguatamente motivato nell'escludere la riconoscibilità dell'insegnamento di sostegno svolto senza l'apposito titolo di specializzazione. E questo in conformità della giurisprudenza formatasi nell'interpretazione della norma di cui all'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975 n.970 [1], che prevede la necessità della specializzazione biennale per il personale direttivo e docente preposto ad attività di sostegno.

Il titolo di specializzazione deve essere posseduto altresì dagli insegnanti non di ruolo, tanto per l'ammissione agli esami abilitanti (art. 7 della L.3.5.1999 n. 124) [2], quanto per la validità dello stesso insegnamento precario (Cons.St., V, 9.2.1989 n. 83; 7.5.1991 n. 270). Con la conseguenza logica che senza il prescritto titolo l'insegnamento di sostegno, di ruolo e non, è invalido e non può essere utilizzato a fini giuridici, neanche per la ricostruzione della carriera.

Sussistono motivi di compensazione in ordine alle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.4.2005.

Giulio Amadio PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.

Depositata in Segreteria l’8 luglio 2005

 

 

NOTE:
[1] L’art. 8 D.P.R. n. 970/1975 ("Norme in materie di scuole aventi particolari finalità") dispone quanto segue:

 

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classici cui all’art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico - pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministro della Pubblica Istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l’accesso ai posti di ruolo cui si conferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all’art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purchè già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell’ammissione

 

[2] L’art. 7 L. n. 124/1999 (" Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico") è il seguente:

1.      Gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono ammessi alla sessione riservata di esami di cui all'articolo 2. Le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza. Nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado é data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975. Nelle operazioni di mobilità, al predetto personale é riservato il 50 per cento dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado.

2.      Il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso

 


31 agosto 2005