Per il TAR è illegittima la presenza di
due alunni disabili nella stessa classe.
Salvatore Nocera
La Terza Sezione del
TAR del Lazio con sentenza dell'11 Aprile 2007
ha dichiarato illegittima la presenza di due alunni disabili, di cui uno grave,
nella stessa classe composta da più di 20 alunni, applicando il d m n. 141/99.
La decisione, provocata da un ricorso patrocinato dagli avv. Amoroso e Cardona,
si segnala perché viene dato rilievo al dm n. 141/99, sulla composizione delle
classi frequentate anche da alunni con disabilità, che non debbono superare i 20
alunni , fra i quali uno solo , in situazione di gravit eccezionalmente possono
aversi due alunni “ non gravi” .
La sentenza ha anche affrontato e risolto l’obbligo dei Comuni di fornire
assistenti per l’autonomia e la comunicazione, non generici, ma specificamente
formati ed ha ribadito l’obbligo delle singole istituzioni scolastiche di
garantire la presenza di collaboratori e collaboratrici scolastiche , formate
per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità.
Ma analizziamo i tre diversi ,importanti aspetti:
1- Il d m n. 141/99 era stato emanato per correggere il d m n. 331/98, col fine
esplicito di consentire a tutto il Consiglio di classe ( docente di sostegno e
docenti curricolari) di potersi meglio occupare dell’integrazione dell’alunno
con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe.
Nella prassi l’Amministrazione scolastica, per motivi di tagli alla spesa
pubblica, aveva consentito l’abbattimento dei paletti di 20 alunni , di cui al
massimo di due alunni “non gravi. Poi, incoraggiata dalle mancate reazioni a
questa prassi illegittima, con la C M n.19/07 aveva addirittura legittimata
questa illegalità, portando a 22 il numero massimo di alunni di tali classi, e
portando a 27 il numero massimo degli alunni nelle classi frequentate da un solo
alunno con disabilità.
Questa sentenza viene a mettere ordine, condannando anche l’Amministrazione
scolastica al pagamento delle spese di causa. E l’Amministrazione non ha neppure
dedotto a sua difesa la recente circolare n. 19/07, perché anche questa sarebbe
stata dichiarata illegittima, come la FISH ha subito sostenuto, sia perché non
si può modificare un decreto con una semplice circolare, sia perché essa è in
contrasto con l’affermazione contenuta nell’art 1 comma 605 lettera “b” della
legge finanziaria n. 296/06 circa l’obbligo di garantire agli alunni con
disabilità il rispetto “ delle loro effettive esigenze”
2- La sentenza ribadisce l’obbligo per i Comuni di assegnare alle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado,assistenti per l’autonomia e
la comunicazione, specificamente formati, in forza dell’art 13 comma 3 L.n.
104/92.E ciò , disattendendo la richiesta del Comune di Roma di estromissione
dal processo,poiché egli deve, ove necessario, garantire servizi sociali ed
educativi ai sensi dell’art 40 della legge-quadro n. 104/92.
3- Infine la sentenza riafferma l’obbligo poco rispettato nella prassi, delle
scuole di assegnare “bidelli e bidelle “ formati per assicurare, ove necessario,
l’assistenza igienica agli alunni con disabilità. Ciò in base al Contratto
collettivo di lavoro della scuola del 2003 art 47,48,allegato “A”.Per questo
personale c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento e scatta
il diritto ad un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.
4- La sentenza non fa alcun cenno all’obbligo della presa in carico
dell’integrazione da parte dei docenti curricolari. Essa punta solo sugli
insegnanti di sostegno e sugli assistenti.
Evidentemente , sino a quando l’Amministrazione non sarà in grado di dimostrare
che anche questi docenti , specie nelle scuole secondarie, sono preparati ed
intervengono attivamente, vedremo sentenze che aumenteranno sempre di più il
numero delle ore di sostegno, a garanzia del diritto allo studio degli alunni
con disabilità.
Roma 20 Ottobre 2007 – Salvatore Nocera |