Premesso che con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 6 sono state individuate le materie
oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e, con il D.M. 26 gennaio 2006, n. 7,
è stato determinato il numero dei componenti delle commissioni d'esame e sono
state impartite le disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni
medesime, relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e pareggiati, con
la presente circolare si forniscono precisazioni, indicazioni, istruzioni e
chiarimenti sui seguenti profili della delicata materia:
– sede di esame;
– formazione delle commissioni;
– abbinamento delle classi delle scuole legalmente riconosciute e pareggiate;
– partecipazione alle commissioni del personale scolastico;
– adempimenti richiesti ai dirigenti scolastici ed agli Uffici scolastici
periferici;
– criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di un quadro di
riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano le principali
disposizioni, relative agli esami in questione:
– Legge n. 425 del 10/12/1997 (in G.U. n. 289 del 12/12/1997), parzialmente
modificata dalla legge n. 448 del 28/12/2001 (legge Finanziaria 2002), art. 22,
comma 7;
– D.P.R. n. 323 del 23/7/1998 (in G.U. n. 210 del 9/9/1998 - vedasi pure
l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24/9/1998);
– D.M.18/9/1998, n. 358,sulla costituzione delle aree disciplinari;
– D.M. 24/2/2000, n. 49, concernente tipologie di esperienze che danno luogo ai
crediti formativi;
– Legge n.104 del 5/2/1992 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche;
– D.M. 20/11/2000, n. 429, riguardante le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta;
– D.M. 25/1/2001, n. 104 (Regolamento recante le modalità e i termini per
l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e
le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), che rimane in vigore per le parti non incompatibili con
l'art. 22, comma 7, della legge 28/12/2001, n. 448;
– D.M. 23 aprile 2003, n. 41, relativo alle modalità di svolgimento della prima
e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore;
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 8, avente ad oggetto certificazioni e relativi
modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato;
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 6, relativo alla scelta delle materie oggetto della
seconda prova scritta;
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, relativo al numero dei componenti le commissioni
degli esami di Stato;
– D.M. 26 gennaio 2006, n. 9, relativo ai criteri di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti le commissioni;
– D.M. 20 febbraio 2006, n. 16, recante norme per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2005/2006";
– Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,recante le norme generali ed i
livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed, in
particolare, l'art. 13, comma 5, e l'art. 14, commi 4 e 5.
I predetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del presidente, sono sede di esame le articolazioni delle
istituzioni d'istruzione secondaria superiore statali e paritarie di seguito
indicate:
– la sede centrale, con le eventuali succursali;
– ciascuna sezione staccata;
– ciascuna sede coordinata;
– ciascuna sezione associata, corrispondente di norma ad un corso di studio
aggregato a corsi di diverso ordine o tipo negli istituti di istruzione
superiore.
2) FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI
Adempimenti preliminari
a) Istituti scolastici statali e paritari
I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate alla formazione delle
commissioni, secondo i criteri di seguito indicati.
Il Direttore Generale regionale assegna, ai fini del successivo abbinamento, le
classi terminali (comprendenti anche gli alunni eventualmente ammessi ad
abbreviazione per merito) degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti,
agli istituti statali o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti,
oppure di indirizzi diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente
scolastico dell'istituto statale o paritario.
Non è consentito l'abbinamento di classi di scuole legalmente riconosciute o
pareggiate a scuole paritarie dipendenti dallo stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell'istituto statale o paritario procede attenendosi
alle seguenti disposizioni:
– per ciascuna classe terminale statale o riconosciuta paritaria, di ordinamento
e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio -
va costituita una sola commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni
costituite presso il medesimo istituto, inteso come sede centrale (con le
eventuali succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata
o associata, concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede
alla nomina di un presidente;
– le classi di corsi serali fanno parte della sede di esame presso la quale
funzionano;
– ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, i candidati esterni vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto
statale o paritario, assicurando che il loro numero massimo per ciascuna classe
non superi il 50 per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono
complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati);
commissioni di soli candidati esterni possono essere costituite unicamente
presso istituzioni scolastiche statali;
– le domande eccedenti la predetta percentuale vanno trasmesse al Direttore
Generale regionale, che decide in via esclusiva.
Il dirigente scolastico, verificato in primo luogo che, con l'accoglimento di
domande di candidati esterni, non venga superato il limite massimo del cinquanta
per cento rispetto al numero dei candidati interni di ciascuna classe terminale,
valuta l'esistenza di idonea ricettività dell'istituto, in relazione al numero
delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale
capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche
di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami
preliminari e/o della formazione delle commissioni;
– il dirigente scolastico deve trasmettere al Direttore Generale regionale, ai
fini della successiva assegnazione - tenuto conto dell'ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell'istituto - le domande dei candidati esterni non
accoglibili, in quanto non conformi alle disposizioni di cui sopra;
– le commissioni di esame devono essere configurate subito dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande;
– i Direttori Generali regionali verificano che gli istituti paritari non
utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia prevista
l'assegnazione degli specifici plichi contenenti le prove di esame e per i quali
non è dato sapere se sussistano le necessarie garanzie di sicurezza;
– Il Direttore Generale regionale competente, cui sono state trasmesse le
domande dei candidati esterni, ai fini della loro successiva assegnazione,
procede come segue:
a) d'intesa con i dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
dello stesso indirizzo d'esame del comune o della provincia, alle quali intende
assegnare i candidati, trasmette loro le relative domande, avendo cura di non
superare il predetto limite del cinquanta per cento rispetto ai candidati
interni;
b) nel caso in cui per il numero di candidati esterni non sia possibile
rispettare il predetto criterio di ripartizione, può costituire commissioni con
un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni di soli candidati
esterni esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, secondo quanto
prescrive il già richiamato art. 14, comma 5, del D.L.vo n. 226/2005;
c) ove non sia possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della
provincia, secondo le indicazioni delle lettere a), b), attribuisce le domande
in eccedenza - secondo le indicazioni testè espresse - ad istituto o istituti
dello stesso indirizzo d'esame di province vicine.
b) Istituti legalmente riconosciuti e pareggiati
Il dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o paritarie al
quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi legalmente riconosciute o
pareggiate, dopo aver assegnato alle classi terminali i candidati esterni e gli
alunni ammessi ad abbreviazioni per merito, avvalendosi dell'allegato modello
ES-0 (All. 1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o
legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti criteri:
A) per ciascuna classe terminale, statale o riconosciuta paritaria, di
ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese quelle articolate su più indirizzi
di studio - va costituita una sola commissione;
B) è consentito abbinare classi solo nell'ambito dello stesso ordine scolastico.
Si fa eccezione per le classi di corsi sperimentali, attivati in due ordini
scolastici diversi, a condizione che le classi da abbinare abbiano corsi
sperimentali, che consentano di conseguire il medesimo titolo finale di studio (es.:
"Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti tecnici ed
analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico, scientifico e pedagogico);
C) l'abbinamento può essere effettuato, nell'ordine:
1) tra due classi dello stesso indirizzo di studio di ordinamento o
sperimentale;
2) tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o
sperimentale, qualora le materie siano le stesse tra i due indirizzi o,
comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli
abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza
delle materie oggetto della seconda prova scritta.
Definizione delle commissioni
Le proposte dei dirigenti scolastici di configurazione e abbinamento delle
commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi dei commissari designati
dai consigli di classe, sono comunicate al Direttore Generale regionale,
mediante gli appositi modelli ES-0 (contenente i dati riferiti alle
configurazioni) ed ES-C (contenente i dati relativi ai commissari). Tali modelli
recheranno anche i dati fatti pervenire dai dirigenti scolastici di istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
I Direttori Generali regionali, in conformità dei criteri sopraindicati,
valutano le proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvedono alle
modifiche ritenute necessarie e ne danno comunicazione al Sistema informativo,
utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0. Tale
modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari per la
predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la seconda
prova scritta.
Relativamente alle commissioni delle province di Bolzano e di Trento, della
regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di Trieste
e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di Musica e i Licei
musicali, nonché degli istituti per sordomuti, i dati contenuti nelle schede
dovranno essere acquisiti al Sistema informativo con la funzione "configurazioni
valide ai soli fini dei plichi".
Designazione dei commissari
A) Scuole statali e paritarie
Subito dopo l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle
scuole legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa
i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26 gennaio 2006, n.
6 ed al D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, tenendo presenti i seguenti criteri:
a) i commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti di
sostegno, che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una
delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9 e i docenti
tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124, nonché gli insegnanti
di arte applicata, nel numero previsto per ciascun indirizzo di studio, ed i
docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all'art. 7 del D.M. 26
gennaio 2006, n. 9;
b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti delle discipline oggetto della
prima e della seconda prova scritta;
c) le materie affidate ai commissari devono essere scelte in modo da assicurare
un'equilibrata presenza delle stesse, tenendo anche conto dell'esigenza di
favorire, per quanto possibile, l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere;
d) la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione
e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi di studio, comprendenti
gruppi di studenti che seguono materie diverse o gruppi di studenti che seguono
la medesima lingua straniera ma con programmi diversi, nonché alle classi nelle
quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre, i commissari sono
designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i
diversi gruppi di alunni.
Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla
designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun
gruppo di candidati. In tale caso i commissari operano separatamente, per
ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti
rispettata la composizione numerica della commissione secondo il D.M. 26 gennaio
2006, n. 7.
Fermo restando l'obbligo di assicurare la designazione di commissari nel numero
fissato dal D.M. 26 gennaio 2006, n. 7, nel caso, tuttavia, che la specifica
organizzazione delle cattedre della scuola non consenta la costituzione di
commissioni con il numero di commissari previsto (in quanto il numero degli
insegnanti in servizio nella classe, per il fatto di essere titolari di più
materie di insegnamento, sia inferiore al numero di commissari stabilito per la
composizione delle commissioni esaminatrici), rimane giustificata, per causa di
forza maggiore, la designazione di docenti nel numero pari immediatamente
inferiore a quello indicato dal decreto medesimo.
Nelle classi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, seguite
dall'intera classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova scritta, deve
essere assicurata la presenza dei relativi docenti.
Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari
sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non
terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa
con gli altri dirigenti scolastici.
I docenti designati commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui
all'art. 33 della legge n. 104 del 5/2/1992, hanno facoltà di non accettare la
designazione. Nell'ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti
titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il
dirigente scolastico dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti
appartenenti allo stesso istituto.
B) Scuole legalmente riconosciute o pareggiate
Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati, nel caso di abbinamento tra
classi del medesimo indirizzo, i commissari sono designati, per il 50 per cento,
tra i docenti della classe del candidato relativamente alle materie oggetto di
esame, già individuate nella commissione della classe statale o paritaria di
abbinamento. Nella designazione deve, comunque, essere assicurata la presenza
del docente della classe titolare della materia oggetto della seconda prova
scritta indicata nella tabella allegata al D.M. 26 gennaio 2006, n. 6.
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo diverso, qualora non sia
possibile procedere secondo le indicazioni di cui al precedente punto, il
consiglio della classe legalmente riconosciuta o pareggiata designa il 50 per
cento dei commissari tra i docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando
l'obbligo di inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova
scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è designato dal
dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento, con riferimento alle
materie dell'indirizzo della classe legalmente riconosciuta o pareggiata e con
l'obbligo di garantire la presenza del docente della materia oggetto della prima
prova scritta. Tale designazione tiene conto del seguente ordine di precedenza:
a) docenti della classe statale o paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c) docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti inclusi nelle graduatorie provinciali.
Per le classi articolate su più indirizzi di studio, ovvero costituite con
gruppi di studenti che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini
della designazione dei commissari valgono, limitatamente al 50% dei commissari
interni, le disposizioni previste dalla lettera A) relativa alle scuole statali
e paritarie.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE COMMISSIONI
I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito delle categorie di
personale avente titolo alla nomina - docenti e dirigenti delle scuole
secondarie superiori - secondo gli ordini di precedenza e nel rispetto dei
criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9. L'allegato n.
4 alla presente C.M. riporta, nell'ordine, le categorie di personale aventi
titolo, con indicazione della lettera corrispondente al proprio stato giuridico,
da contrassegnare nell'apposita scheda di partecipazione agli esami.
Le nomine sono disposte dal Direttore Generale regionale che, a tale fine, si
avvale delle procedure automatiche del Sistema informativo.
Al termine della procedura di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti
nelle schede ES-1, il Sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli
Uffici scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina
dei presidenti.Ad ogni provvedimento di nomina sono allegati, a cura
dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi dei
commissari designati da ciascun consiglio di classe. Il predetto provvedimento
costituisce anche atto formale di nomina dei commissari.
I provvedimenti di nomina sono notificati, dagli Uffici scolastici regionali,
agli interessati.
Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni scolastiche hanno cura
di assicurare l'informazione e la pubblicazione, circa la composizione delle
commissioni, nell'ambito territoriale e nella scuola.
3.1 Personale obbligato alla presentazione della scheda
Sono obbligati alla presentazione della scheda i dirigenti scolastici di
istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 2 del D.M.
26 gennaio 2006, n. 9, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti
nazionali e degli Educandati femminili e i dirigenti di istituti comprensivi nei
quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
3.2 Personale che ha facoltà di presentare la scheda
Hanno facoltà di presentare la scheda i docenti che non siano stati designati
nelle commissioni d'esame e precisamente:
a) docenti, ivi compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n.
124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, compresi
in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nelle scuole
secondarie superiori;
b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n.
124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano
svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso,
incarico di dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria superiore;
c) docenti, ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e
quelli con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n.
124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria superiore che abbiano
svolto per almeno tre anni, nell'ultimo decennio, compreso l'anno in corso,
incarico di collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
d) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di
istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, ivi
compresi i docenti tecnico-pratici con insegnamento autonomo e quelli con
insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge 3/5/1999 n. 124; gli
insegnanti di arte applicata; i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale
di cui all'art. 7 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9;
e) docenti che, prima di svolgere l'attività di sostegno, siano stati in una
delle condizioni indicate dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9;
f) dirigenti scolastici e docenti, titolari di istituti di istruzione secondaria
superiore, in servizio, nel corrente anno scolastico, presso istituti di
istruzione secondaria di primo grado. I dati di cui all'allegato 2 (scheda di
partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di Stato
- Mod. ES-1) dovranno essere digitati con riferimento alla sede di titolarità,
indipendentemente dalla circostanza che nella medesima sede vengano inseriti nel
sistema informativo i dati relativi al dirigente scolastico o al docente che vi
prestano servizio ad altro titolo;
g) dirigenti scolastici e i docenti che si trovano in situazione di handicap o
usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del
5/2/1992.
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai
docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di
presidente dall'art. 2 del D.M. 26 gennaio 2006, n. 9, deve intendersi riferito
al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria
superiore ma anche negli altri gradi scolastici.
3.3 Criteri di nomina dei presidenti
Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore
Le nomine sono disposte, inizialmente, considerando le preferenze - che, si
ricorda, devono ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti
appartenenti allo stato giuridico A di cui all'allegato 4, nello stesso ordine
in cui sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello ES-1).
Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale
avente titolo alla nomina a presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei
dirigenti scolastici nell'ambito della provincia di servizio dei medesimi,
secondo quanto stabilito alla lettera A) del primo comma dell'art. 3 del D.M. 26
gennaio 2006, n. 9 e con le modalità riportate al paragrafo riguardante le
nomine d'ufficio.
Nomine su preferenze delle altre categorie di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale degli appartenenti
allo stato giuridico A, sono disposte le nomine sulle preferenze espresse dalle
altre categorie di personale avente titolo alla nomina a presidente, nello
stesso ordine in cui le stesse preferenze sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1).
Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni
disponendo le nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno
ottenuto la nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente
ordine:
1) sulle sedi d'esame comprese nella provincia a cui appartiene il comune di
servizio, (con l'esclusione dei dirigenti scolastici, in quanto già esaminati in
una fase precedente);
2) sulle sedi d'esame della provincia limitrofa, eventualmente indicata come più
gradita nel caso di nomina d'ufficio;
3) d'ufficio, su tutte le altre sedi della regione di servizio.
Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia,
l'ordine di assegnazione, sia per i dirigenti scolastici sia per i docenti, è
quello di cui alla tabella di viciniorità, utilizzata per i trasferimenti del
personale della scuola tra comuni della provincia, a partire dal comune di
servizio. Ove si renda necessario procedere alla nomina fuori dalla provincia,
l'assegnazione alle sedi della regione viene disposta secondo l'ordine di
vicinanza tra le province della regione, a partire dalla provincia limitrofa a
quella cui appartiene il comune di servizio, eventualmente indicata come più
gradita.
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su preferenza che d'ufficio,
gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi vengono presi in considerazione in
base all'ordine di precedenza di cui agli artt. 2 e 4 del D.M. 26 gennaio 2006,
n. 9 (si veda l'allegato 4: "Priorità di nomina per i presidenti"); a parità di
condizioni, l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e,
poi, dall'anzianità anagrafica.
L'assegnazione ad una sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i
criteri sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e
i comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero, contenente
l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni
scolastiche paritarie.
3.4 Preclusioni in ordine alla presentazione della scheda
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di partecipazione in qualità
di presidente a docenti che siano stati designati, in qualità di commissari, in
commissioni di esame, nonchè al personale che si trovi in una della seguenti
posizioni:
– sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una data
successiva a quella di inizio degli esami;
– sia collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 17, comma 5,
C.C.N.L. del comparto del personale della scuola (quadriennio giuridico
20002/2005);
– sia impegnato, nell'espletamento della funzione direttiva durante lo
svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del dirigente scolastico,
sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di partecipazione alle
commissioni (mod. ES-1).
3.5 Divieti di nomina
Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame
operanti nella propria scuola, comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate,
le scuole aggregate, le sezioni associate; in altre scuole del medesimo
distretto; in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due
anni; la preclusione si estende anche alle scuole di completamento dell'orario.
Per istituto o scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente
riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente
autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati.
Gli aspiranti non possono essere, altresì, nominati nelle commissioni d'esame
operanti nella stessa scuola ove abbiano prestato servizio, in commissione
d'esame, in qualità di presidente o di commissario, consecutivamente nei due
anni precedenti l'anno in corso. Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei
confronti del personale:
– destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura, inflitte
nell'anno scolastico in corso o in quello precedente;
– che risulti indagato o imputato per reati particolarmente gravi, comportanti
incompatibilità con la nomina stessa;
– che si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti
scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare.
4) NORME
4.1 Obbligo di espletamento dell'incarico
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della
scuola, salve le deroghe consentite dalle norme vigenti.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, anche nel caso di
nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione
diversi da quelli di servizio.
Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo
disciplinare.
I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali funzionino corsi di studio
di istruzione secondaria superiore e i docenti nominati nelle commissioni degli
esami di Stato di cui alla presente circolare, sono esonerati dagli esami di
licenza media e dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria
superiore, sempreché vi sia sovrapposizione temporale di attività.
Si intendono, pertanto, confermate le indicazioni di cui alla lettera circolare
prot. n. 4690 dell'1/4/1999, con la quale i dirigenti scolastici di istituti
d'istruzione secondaria superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento
degli esami di idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni.
4.2 Preclusioni all'espletamento dell'incarico a commissario
I docenti titolari, già designati commissari, che siano stati assenti per almeno
novanta giorni e siano rientrati in servizio dopo il 30 aprile, non possono
espletare l'incarico; in tal caso la nomina sarà conferita al supplente, a meno
che il consiglio di classe non abbia deliberato di designare altro docente di
materia diversa.
4.3 Impedimento ad espletare l'incarico
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei presidenti, deve essere
comunicato immediatamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale in cui ha sede la commissione, il quale dispone subito gli
accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei commissari, deve essere
comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale dispone
immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione
dell'impedimento.
La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai
dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio scolastico regionale e al proprio dirigente scolastico, entro tre
giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
4.4 Personale da esonerare
I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in
caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei
competenti Direttori Generali regionali, non sia praticabile soluzione
alternativa, sono esonerati dall'incarico.
Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia all'allegato 5.
4.5 Personale non utilizzato
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale direttivo e docente non
utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola
di servizio fino al 30 giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei
giorni delle prove scritte.
I Direttori Generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno acquisire
l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e docente con
riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
4.6 Sostituzioni dei componenti le commissioni
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle commissioni, si fa
rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998, all'art. 9 del D.M. 26 gennaio 2006,
n. 9 e alle disposizioni dell'ordinanza sugli esami di Stato 20 febbraio 2006,
n. 22 prot. n. 1649.
5) REPERIMENTO DEI PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni, si invita ad un'attenta
lettura delle istruzioni concernenti le modalità di compilazione del modello
ES-1 riportate in allegato al modello stesso.
I dirigenti scolastici vorranno, per parte loro, disporre un attento controllo
dei modelli stessi prima della trasmissione dei dati al sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni si fa rinvio alle
disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. 20 febbraio 2006, n. 16, recante norme
per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per
l'anno scolastico 2005/2006.
In particolare, per quanto concerne i Licei musicali con corsi sperimentali di
ordinamento e struttura, attivati presso i Conservatori di Musica, il presidente
è scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che sono
impegnati in analoga sperimentazione:
a) direttore di Conservatorio o di istituto musicale pareggiato;
b) docenti di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio
presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
c) docenti di ruolo di Storia della musica in servizio presso Conservatori di
Musica o istituti musicali pareggiati;
d) docenti di ruolo di "scuole" principali di durata decennale in servizio
presso Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati.
7) NOMINE DEI COMMISSARI ESTERNI DI STRUMENTO NEI LICEI MUSICALI SPERIMENTALI
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali di Bologna, Milano,
Torino e Venezia ed il Sovrintendente scolastico per la provincia di Trento,
dovranno fissare la data entro la quale i direttori dei Conservatori di Musica e
degli istituti musicali pareggiati dovranno aver raccolto e trasmesso le domande
dei docenti di Strumento interessati alla nomina a commissari, complete di tutti
gli elementi utili alla formalizzazione dell'eventuale nomina.
Detti Direttori Generali e Sovrintendente scolastico provvederanno alla nomina
degli insegnanti di Strumento nelle commissioni di esame dei licei musicali,
tenendo conto delle indicazioni che i direttori dei Conservatori interessati
avranno fatto pervenire, unitamente alle domande dei docenti.
I Conservatori di Musica, sedi di liceo musicale, ove saranno effettuati gli
esami di Stato sono i seguenti:
– "Arrigo Boito" di Parma;
– "Giuseppe Verdi" di Milano;
– "Giuseppe Verdi" di Torino;
– "A. Pedrollo" di Vicenza;
– "F. Bonporti" di Trento.
8) COMMISSIONI NELLE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle
commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli
Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla norma di cui all'art. 8 del
decreto interministeriale del 7/1/1999 n. 2508, secondo la quale le scuole
italiane all'estero legalmente riconosciute sono considerate sedi autonome e non
soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei programmi
d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle corrispondenti istituzioni
scolastiche del territorio nazionale e, quindi, la necessità che lo svolgimento
delle prove d'esame sia coerente con i programmi stessi.
Si reputa necessario far presente che il Tar del Lazio con varie ordinanze ha
accolto l'istanza cautelare di sospensione - su ricorso di istituzioni
scolastiche paritarie - in relazione alla costituzione delle commissioni per
soli candidati esterni esclusivamente presso le scuole statali ed ha precisato
che tale sospensiva ha efficacia erga omnes, in quanto la questione
investe la costituzionalità della norma prevista dall'art. 14, comma 5, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, rimettendo gli atti alla Corte
Costituzionale.
Ne deriva che le commissioni per soli candidati esterni, limitatamente all'anno
scolastico 2005/2006, in attesa della decisione della Suprema Corte, potranno
essere costituite anche presso istituti scolastici paritari.
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegati:
• modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni
(mod.
ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
• scheda di partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli
esami di Stato (mod.
ES-1), con le relative istruzioni per la compilazione;
•
elenco recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e
tecnici;
•
elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a
presidente;
•
riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei Direttori Generali
regionali;
• modello per la designazione dei commissari, da trasmettere ai Direttori
Generali regionali da parte dei dirigenti scolastici (mod.
ES-C).