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Le
sanzioni disciplinari per i docenti
(presentazione
in pps)
di
Michele Borello * dalla Gilda di Milano
Non è cambiato molto con la conversione del dl 7 settembre 2007 n°
147, e anzi è stato ribadito il vulnus alle garanzie nel procedimento
disciplinare per i docenti.
La legge 25 ottobre 2007, n. 176, ha tra l’altro confermato il potere
dei dirigenti scolastici di sospendere dal servizio gli insegnanti,
sospettati di illeciti disciplinari, senza sentire il Collegio dei
docenti.
Il parere di tale organo collegiale, così come previsto dal testo
unico del 1994, è stato conservato solo per il caso di sospensione
dovuta a incompatibilità ambientale, ma esclusivamente se tale
situazione non sia grave e non sia dovuta a specifici comportamenti di
cui il docente sia accusato.
Insomma, la sospensione per una situazione di inconciliabilità tra il
singolo docente e l’ambito scolastico deve essere disposta previo
parere del Collegio docenti solo quando i conflitti non siano gravi e
l’insegnante non integrato sia immune da ogni condotta che abbia
alimentato la contrarietà di alunni e famiglie.
Cioè mai: non si riesce infatti a immaginare una sospensione d'urgenza
per fatti non gravi, cui il docente interessato non abbia dato alcun
contributo causale.
In tutti gli altri casi, il dirigente scolastico provvede a propria
discrezione.
La legge di conversione ha d’altronde peggiorato le disposizioni del
decreto legge. Vi si prevede infatti che la sospensione per motivi di
incompatibilità ambientale rimanga valida anche se non sia stata
ratificata dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, purché
questi abbia richiesto parere al consiglio di disciplina competente.
Il che, tradotto in italiano corrente, significa che i dirigenti
scolastici hanno un potere di sospensione del docente “disadattato”
per 120 giorni, trascorsi i quali si deve pronunciare il dirigente
dell’ufficio scolastico regionale.
L’unica buona notizia che ci viene dalla legge 176 riguarda
l’abrogazione della umiliante misura cautelare dell’assegnazione a
compiti diversi dall’insegnamento che il decreto originario
contemplava.
Occorre poi evidenziare come adesso l’organo competente per
l’applicazione delle sanzioni disciplinari ai docenti sia sempre il
dirigente dell’ufficio scolastico regionale, il quale però deve
chiedere parere (obbligatorio ma non vincolante) al consiglio di
disciplina presso il Cnpi per gli insegnanti della scuola secondaria
di secondo grado e ai consigli provinciali di disciplina per gli altri
docenti.
In caso di mancata emissione del richiesto parere, il funzionario a
capo della scuola regionale ne fa a meno e decide autonomamente.
L’avvertimento scritto rimane un potere dei dirigenti scolastici e
l’irrogazione della censura spetta ancora al dirigente dell’ufficio
scolastico provinciale.
*Avvocato
12 novembre 2007
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