GILDA DEGLI INSEGNANTI

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Le sanzioni disciplinari per i docenti 

(
presentazione in pps)

di Michele Borello * dalla Gilda di Milano


Non è cambiato molto con la conversione del dl 7 settembre 2007 n° 147, e anzi è stato ribadito il vulnus alle garanzie nel procedimento disciplinare per i docenti.

La legge 25 ottobre 2007, n. 176, ha tra l’altro confermato il potere dei dirigenti scolastici di sospendere dal servizio gli insegnanti, sospettati di illeciti disciplinari, senza sentire il Collegio dei docenti.

Il parere di tale organo collegiale, così come previsto dal testo unico del 1994, è stato conservato solo per il caso di sospensione dovuta a incompatibilità ambientale, ma esclusivamente se tale situazione non sia grave e non sia dovuta a specifici comportamenti di cui il docente sia accusato.

Insomma, la sospensione per una situazione di inconciliabilità tra il singolo docente e l’ambito scolastico deve essere disposta previo parere del Collegio docenti solo quando i conflitti non siano gravi e l’insegnante non integrato sia immune da ogni condotta che abbia alimentato la contrarietà di alunni e famiglie.

Cioè mai: non si riesce infatti a immaginare una sospensione d'urgenza per fatti non gravi, cui il docente interessato non abbia dato alcun contributo causale.

In tutti gli altri casi, il dirigente scolastico provvede a propria discrezione.

La legge di conversione ha d’altronde peggiorato le disposizioni del decreto legge. Vi si prevede infatti che la sospensione per motivi di incompatibilità ambientale rimanga valida anche se non sia stata ratificata dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, purché questi abbia richiesto parere al consiglio di disciplina competente.

Il che, tradotto in italiano corrente, significa che i dirigenti scolastici hanno un potere di sospensione del docente “disadattato” per 120 giorni, trascorsi i quali si deve pronunciare il dirigente dell’ufficio scolastico regionale.

L’unica buona notizia che ci viene dalla legge 176 riguarda l’abrogazione della umiliante misura cautelare dell’assegnazione a compiti diversi dall’insegnamento che il decreto originario contemplava.

Occorre poi evidenziare come adesso l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni disciplinari ai docenti sia sempre il dirigente dell’ufficio scolastico regionale, il quale però deve chiedere parere (obbligatorio ma non vincolante) al consiglio di disciplina presso il Cnpi per gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado e ai consigli provinciali di disciplina per gli altri docenti.

In caso di mancata emissione del richiesto parere, il funzionario a capo della scuola regionale ne fa a meno e decide autonomamente.

L’avvertimento scritto rimane un potere dei dirigenti scolastici e l’irrogazione della censura spetta ancora al dirigente dell’ufficio scolastico provinciale.


*Avvocato
 

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Le sanzioni disciplinari per i docenti: presentazione in power point

 

12 novembre 2007