05/09/2024 Novità dal MIM- Applicazione articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71
Com’è noto, l’articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”, convertito con
modificazioni dalla legge. 29 luglio 2024, n. 106, è intervenuto sul testo dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, prevedendo esclusivamente per l’anno scolastico 2024/2025 la possibilità di utilizzare entro il 31 dicembre 2024 le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
I posti vacanti destinati all’assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi in parola devono
essere resi indisponibili per le nomine a tempo determinato di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi stessi o, se
inferiore, al numero degli aspiranti ammessi alle prove orali. Nelle more dell’individuazione dei
vincitori di concorso, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del periodo precedente sono coperti
mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell’avente diritto, assegnati sulla base delle
graduatorie di istituto.
A tal fine, i Dirigenti Scolastici stipuleranno con gli aspiranti utilmente collocati nelle
graduatorie di istituto contratti a tempo determinato di tipologia N11 – supplenza fino al termine delle
attività didattiche caratterizzata con “Applicazione D.L. 71/2024”.
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