07/11/2024 Novità dall’Ufficio scolastico- Permessi straordinari per il diritto allo studio Anno 2025
Ai sensi delle disposizioni per l’attuazione, in favore del personale del Comparto Scuola, dell’art. 3 del D.P.R. n. 395/88, riguardante i permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (già
impartite con C.M. n. 319 del 24/10/91 e previste, altresì, per la Regione Campania dal Contratto Collettivo Decentrato Regionale del 23/12/2023), si rammenta che il termine di scadenza per la
presentazione delle domande da parte del personale Docente, Educativo ed A.T.A., che intenda
fruirne, “per l’anno 2025”, è fissato, a pena di decadenza, il 22.11.2024.
Il personale scolastico interessato avrà cura di inviare le relative istanze, compilando debitamente il
format predisposto con le informazioni richieste ed allegando la documentazione pertinente (*)
attraverso la piattaforma informatica all’uopo approntata dall’AT Napoli, al sito:
https://www.rilevazioni-ambitonapoli.net/
L’istituto dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio trova applicazione anche nei
confronti del personale con incarico a tempo determinato, purché con nomina fino al termine delle
attività didattiche (30/6/2025), ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2025).
Il personale contrattualizzato, a tempo indeterminato o determinato (fino al 30/6/2025 ovvero fino
al 31/8/2025), dopo il 22 novembre 2024, potrà produrre la relativa istanza entro 5 giorni dalla
stipulazione del contratto.
Si rammenta che gli aspiranti dovranno indicare con chiarezza:
• il tipo di corso frequentato in relazione al conseguimento del titolo di studio anche in caso di
partecipazione a corsi di specializzazione o di perfezionamento, specificando l’Ente presso cui si
seguiranno i corsi;
• l’anno di iscrizione al corso e la durata legale di esso;
• dichiarare di essere in corso o fuori corso ed, in quest’ultimo caso, da quanti anni;
• da quanti anni fruiscano dei permessi retribuiti ovvero di non averne mai usufruito.
Si richiama l’attenzione, in particolare, su quanto previsto al quarto alinea dell’art. 6 del citato
C.C.D.R. del 22/12/2023, relativamente agli studenti fuori corso, e si precisa che possono essere
eventualmente accolte solo le istanze degli studenti iscritti fuori che abbiano superato almeno un
esame nell’anno solare in corso all’atto dell’istanza. A tal fine gli studenti fuori corso dovranno
allegare il modello di autocertificazione appositamente predisposto da questo Ufficio ed allegato al
presente avviso.
Si sottolinea, inoltre, anche quanto stabilito dall’art. 8 del summenzionato Contratto Collettivo
Decentrato Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per diritto allo studio per il personale
docente, educativo ed ATA, in merito a durata e modalità di fruizione dei permessi, particolarmente
per quanto attiene i corsi di studio in modalità on line laddove l’attività formativa venga svolta in
modalità sincrona, esclusivamente in orario scolastico.
Si rappresenta, inoltre, che i vincitori del concorso bandito con D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023
che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 13, comma 2, e all’articolo 18-bis, comma 4, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato e
sono tenuti a svolgere un percorso universitario abilitante, per cui siano in attesa di
immatricolazione, potranno presentare istanza per l’ammissione al beneficio per l’anno 2025.
In attesa dell’immatricolazione, nell’ambito della presente procedura, a corredo della propria
istanza, esclusivamente il personale scolastico in tale condizione, dovrà allegare copia del proprio
contratto di lavoro.
Nel caso in cui l’immatricolazione non avvenga in tempi congrui, il D.S. dovrà viceversa informare
quest’Ufficio, al solo fine (eventuale) di scorrere la graduatoria degli ammessi al beneficio.
I permessi per il diritto allo studio saranno graduati, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 6 del
C.I.R. Campania del 22/12/2023, secondo il seguente ordine di priorità:
1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della specializzazione su posto di sostegno;
2. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di abilitazione all’insegnamento, di
riconversione professionale, di specializzazione all’insegnamento della lingua straniera scuola
primaria, compresi i percorsi formativi universitari finalizzati all’acquisizione dei 60/30/36 CFU
previsti dal DPCM 4 agosto 2023;
3. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio d’istruzione secondaria di II
grado, di un diploma di laurea (o titolo equipollente), triennale o specialistica conseguito nelle
Università statali o legalmente riconosciute e nelle istituzioni del sistema AFAM;
4. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale e
d’attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
5. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio in corsi post-universitari, purché
previsti dagli Statuti delle Università statali o legalmente riconosciute o quelli indicati dagli artt.
4, 6, 8 della legge 341/90;
6. anzianità di ruolo, computata come indicato all’art. 5 del C.C.D.R. del 22/12/2023;
7. anni di servizio complessivamente prestati;
8. età con priorità ai più anziani.
A parità di condizione verranno ammessi al beneficio i soggetti che non hanno mai usufruito dei
permessi
ALLEGATI:
m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO-UFFICIALEU.0018866.07-11-2024