Risarcimento da “danno comunitario” derivante dalla abusiva reiterazione dei contratti di lavoro a termine. La p.a. non può effettuare trattenute ai fini IRPEF.
Con la recentissima Sentenza n. 1799 del 17 settembre 2026, il Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, GL dott.ssa V. Olisterno, ha accolto integralmente il ricorso presentato nell’interesse di un docente nostro iscritto – con il patrocinio dell’Avv. Daniele Graziano – Ufficio Legale Gilda degli Insegnanti di Napoli – il quale, dopo aver ottenuto in giudizio il risarcimento del cd. “danno comunitario” per abusiva reiterazione dei contratti a termine, riceveva dalla p.a. una somma sensibilmente inferiore a quella stabilita dal Giudice, in quanto la stessa p.a. si determinava – arbitrariamente ed illegittimamente – ad applicare a detta somma le trattenute IRPEF relative agli emolumenti stipendiali.
Ebbene, con la Sentenza in oggetto il Giudice del Lavoro ha accolto integralmente le tesi difensive formulate nell’interesse del docente stabilendo “la questione controversa riguarda la legittimità delle trattenute fiscali operate dal Ministero dell’Istruzione su somme quantificate dalla medesima Amministrazione in precedenza condannata, con sentenza definitiva, a risarcire l’odierno istante per il danno subito e derivante dalla illegittima reiterazione dei contratti a termine ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001 […] Sull’assoggettabilità ad IRPEF di tale indennità risarcitoria si è pronunciata la Suprema Corte…la quale ha chiarito che “Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto…bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore […] Pertanto, escluso nella fattispecie che il risarcimento in questione sia destinato a reintegrare un danno derivante dalla mancata percezione di redditi, bensì il diverso pregiudizio concretantesi nella perdita di “chance” di un’occupazione alternativa migliore, deve concludersi per la non assoggettabilità ad IRPEF delle somme liquidate dall’Amministrazione resistente a titolo di risarcimento danni ex art. 36 D.Lgs. n. 165/2001, oltre accessori, con conseguente diritto del ricorrente al conseguimento delle somme trattenute a tale titolo…”.
La p.a. – condannata anche alla rifusione delle spese di giudizio – dovrà, pertanto, provvedere alla restituzione al docente delle somme illegittimamente trattenute.
Gilda degli Insegnanti di Napoli – Ufficio Legale
