Dal giudice l'obbligo del cartellino
Contestata l'applicabilità nella scuola della
legge n. 724/94
Al vaglio del giudice del lavoro il controllo della presenza in servizio
dei docenti e la legittimità dell'obbligo di timbratura del cartellino,
instaurato dal dirigente scolastico per esigenze organizzative e per l'ordinato
funzionamento della scuola.
La questione è stata riproposta da un docente di liceo di Torino, che aveva
contestato il sistema in uso da tempo nella scuola in cui prestava servizio,
astenendosi sistematicamente e continuativamente dalla timbratura del cartellino
di presenza, pur avendo in precedenza rispettato tale obbligo come gli altri
suoi colleghi. Il docente aveva persistito nel comportamento omissivo nonostante
lo specifico invito rivoltogli dal dirigente dopo la constatazione delle
ripetute inosservanze. Sembra che la decisione del docente del liceo di Torino
di non timbrare il cartellino, fosse maturata a seguito del decreto ministeriale
che aveva annullato il provvedimento disciplinare (avvertimento scritto)
irrogato dal dirigente scolastico a un altro docente che si era rifiutato più
volte di timbrare il cartellino di presenza. Tanto, a prescindere dalla
motivazione del provvedimento di annullamento della sanzione disciplinare
inflitta al dipendente refrettario ad osservare l'obbligo imposto per la
rilevazione dell'orario di arrivo a scuola. Il decreto ministeriale di
annullamento della sanzione disciplinare irrogata al docente, era stato emesso
in relazione al parere (vincolante e preclusivo di una reformatio peggiorativa)
del Consiglio di disciplina costituito all'interno del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
IL PROBLEMA DEL CONTROLLO DELLA PRESENZA
L'esigenza del controllo della presenza in servizio dei docenti mediante
timbratura del cartellino, o firma di un apposito foglio o registro, non è solo
finalizzata alla verifica della puntualità e dell'effettivo svolgimento della
prestazione professionale. Diviene consistente, specie in istituti ospitati in
plessi molto vasti o in edifici diversi ma facenti capo ad un unico ufficio
amministrativo di organizzazione dell'attività didattica, la necessità di
rilevare con tempestività eventuali ritardi o assenze non segnalate per tempo
(per possibili difficoltà di comunicazione) per i necessari interventi, anche di
temporanea sostituzione, ai fini della vigilanza. I dirigenti sottolineano
soprattutto a questo scopo l'opportunità del controllo, mirato all'ordinato
funzionamento della scuola. Questa particolare finalità era stata prospettata
dal dirigente, nel caso in questione, come motivo di introduzione del sistema di
controllo automatizzato e nell'invito rivolto al docente a rispettare
l'adempimento osservato in precedenza, fin dal momento di introduzione del
sistema vigente anche per gli altri dipendenti, ossia amministrativi, tecnici,
ausiliari.
LE RAGIONI PROSPETTATE DAL DOCENTE
I motivi che suffragano la contestazione del docente sono stati proposti già nel
tentativo di conciliazione della controversia, instaurato in relazione alla
sanzione disciplinare inflittagli per non avere ottemperato all'invito del
dirigente. Nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione le parti
avevano ribadito i loro punti di vista circa la questione di merito (legittimità
dell'ordine di timbratura del cartellino). Il docente ora, nel ricorso,
sottolinea che il sistema di controllo della presenza in servizio per essere
applicabile al personale docente ´avrebbe dovuto essere oggetto di
regolamentazione o per il tramite di normativa secondaria (atto ministeriale:
circolare o nota), oppure più propriamente in sede di contrattazione' di
istituto. In sostanza, si contesta l'applicabilità immediata al personale
docente della norma contenuta nella legge n.724/94, che all'art. 22 (comma 3)
stabilisce: ´L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme
di controlli obiettivi e di tipo automatizzato'. Una sentenza del Tribunale
amministrativo regionale della Valle d'Aosta (n. 149/97), tuttavia, aveva
respinto l'ipotesi che dal testo della norma si potesse evincere l'esclusione
dei docenti dalle previste forme di controlli obiettivi. Nel ricorso al giudice
del lavoro il docente si richiama, invece, ad una sentenza della Corte di
cassazione (sezione penale del 13/11/96, n. 790), la quale riconosce la funzione
del registro di classe a far fede erga omnes, quale attestazione di verità,
dell'attività svolta in classe dall'insegnante. Da ciò, secondo il ricorrente,
discende che ´per la rilevazione delle presenze dei docenti non è necessario il
controllo degli orari mediante l'orologio marcatempo'. La presenza in servizio
dei docenti ´è attestata dalla firma del registro di classe che ha natura di
atto pubblico e, pur non identificandosi con il registro del professore,
costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe e destinato a fornire la
prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi
all'amministrazione scolastica'. Il contrasto delle posizioni e l'attuale
orientamento non univoco della giurisprudenza di merito (la sentenza della
Cassazione non riguarda direttamente la questione) acuiscono l'interesse e
l'attesa per la soluzione della questione
16 maggio 2006 |