Sicurezza, pioggia di nuovi fondi
Ci sono 2,4 milioni di euro in più a disposizione delle
scuole
Al via la seconda tranche di fondi per le scuole, da destinare alle iniziative
di formazione per la sicurezza sul lavoro. Con una circolare emanata dal
ministero dell'istruzione l'8 maggio scorso si prevede anche la ripartizione,
regione per regione, dei fondi aggiuntivi (prot. Uff.VIII/883).
Si tratta complessivamente di 2.445.850 euro, che andranno ad aggiungersi agli
oltre 16 milioni di euro già a disposizione dell'amministrazione scolastica,
previsti, complessivamente, da un decreto emanato il 29 dicembre 2005 dal
ministero dell'economia.
I fondi dovranno essere destinati per la metà al completamento delle attività
formative già attivate.
E per l'altra metà alle altre iniziative di competenza, previste dalle
disposizioni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.
Gli strumenti di tutela
Tra questi, il più importante è la redazione del cosiddetto documento dei
rischi, che serve a prevenire l'insorgenza di danni e infortuni durante lo
svolgimento delle attività didattiche.
Per redigere il testo il dirigente può avvalersi anche della collaborazione di
un esperto: il responsabile della sicurezza. Fermo restando che l'eventuale
responsabilità rimane in capo al dirigente stesso. L'organizzazione del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi comprende, inoltre, l'individuazione di
lavoratori che si occuperanno, al bisogno, dell'attuazione delle misure previste
nei piani di evacuazione (figure sensibili). I lavoratori, dal canto loro,
vengono tutelati anche dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che
viene designato tra i componenti della rappresentanza sindacale unitaria di
scuola. Ecco qualche dettaglio in più.
Il dirigente risponde dei lavoratori
Nelle scuole, gli obblighi previsti per i datori di lavoro del settore privato,
in materia di sicurezza sul lavoro, ricadono sul dirigente scolastico. Gli
adempimenti previsti dalla legge, peraltro, servono a tutelare la salute del
personale docente e Ata.
Nelle scuole dove sono previste attività didattiche di laboratorio con possibile
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici oppure l'uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere, comprese le apparecchiature fornite
di videoterminali, il dirigente risponde anche della sicurezza degli studenti.
In quest'ultimo caso, infatti, gli studenti sono equiparati ai lavoratori,
limitatamente, però, ai periodi in cui utilizzano le attrezzature di
laboratorio.
Il documento per la valutazione dei rischi
Il dirigente deve provvedere, inoltre, alla redazione del cosiddetto
documento relativo alla valutazione dei rischi. Nelle scuole dove è stato
designato un esperto quale responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione, il documento deve essere redatto in collaborazione con quest'ultimo.
È prevista, inoltre, la possibilità di avvalersi anche della collaborazione
degli esperti degli enti locali tenuti alla fornitura degli immobili, oppure
degli enti istituzionalmente preposti alla tutela e alla sicurezza dei
lavoratori.
Il medico competente
Se la valutazione dei rischi all'interno dell'istituzione scolastica ha fatto
emergere situazioni tali da determinare la necessità di controlli sanitari, il
dirigente dovrà procedere anche alla nomina del medico competente. Il
conferimento dell'incarico dovrà avvenire dopo che il dirigente si sarà messo
d'accordo con l'azienda sanitaria locale competente per territorio o con una
struttura pubblica dove sia disponibile un medico con i requisiti indicati per
la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni.
Il responsabile della sicurezza
Nelle scuole che non superano i 200 lavoratori il dirigente può assumere
direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e di
protezione dai rischi. Fermo restando che può anche scegliere di designare un
esperto. Nel qual caso, l'incarico non potrà che essere conferito con la
procedura negoziale prevista per la stipula dei contratti. Vale a dire, per il
tramite dello scambio tra proposta e accettazione. Tale rapporto negoziale avrà
natura sinallagmatica e, dunque, il titolare dell'incarico svolgerà la
prestazione in cambio di un corrispettivo. L'individuazione del responsabile del
servizio dovrà avvenire facendo riferimento alle seguenti categorie:
a)
personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità
adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti
all'attività da svolgere e che si dichiari disponibile;
b)
personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e capacità
adeguate che si dichiari disponibile;
c)
personale interno a una unità scolastica in possesso di specifici requisiti
adeguatamente documentati e che sia disposto a operare per una pluralità di
istituti.
L'esperto in rete
Gruppi di istituti potranno avvalersi, in comune, dell'opera di un unico esperto
esterno, che lavorerà per coordinare l'azione di prevenzione e protezione svolta
dai dipendenti individuati a questo scopo dal dirigente scolastico. A questo
proposito potrà essere stipulata un'apposita convenzione, prioritariamente, con
gli enti locali competenti per la fornitura degli edifici scolastici e dei
relativi interventi in materia di sicurezza, previa intesa con gli stessi enti
e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di sicurezza
sul lavoro o con altro esperto esterno.
Il rappresentante per la sicurezza
In ogni scuola, la rappresentanza sindacale unitaria dovrà eleggere al suo
interno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il compito del
rappresentante sarà quello di fare da punto di raccordo tra i lavoratori e il
dirigente scolastico, per segnalare le situazioni di rischio e per coadiuvare il
capo d'istituto nell'adozione delle possibili soluzioni.
Le figure sensibili
Una volta definito il documento di valutazione dei rischi, il dirigente
scolastico dovrà elaborare il piano della sicurezza e la relativa programmazione
e attuazione degli interventi. Il tutto tenendo conto delle priorità e delle
disponibilità finanziarie. E dovrà anche individuare le cosiddette figure
sensibili. Vale a dire: i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione del personale in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza. Queste figure potranno essere individuate anche nel
collaboratore scolastico, nell'assistente tecnico per i laboratori oppure nel
docente di educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e capacità
adeguate. Il tutto previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Formazione e informazione
Il dirigente scolastico dovrà anche assicurare, a ciascun lavoratore,
un'informazione e una formazione adeguate in materia di igiene e sicurezza, con
riferimento al proprio posto di lavoro e in relazione alle mansioni svolte. La
formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi rappresentanti dovranno
avvenire durante l'orario di lavoro e non potranno comportare alcun onere
economico a loro carico.
La formazione costituisce un obbligo per il dirigente scolastico, che dovrà
predisporre, a questo scopo, un piano organico nell'ambito delle attività
formative programmate dall'istituto secondo la vigente normativa contrattuale.
23 maggio 2006
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