Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Scattano le modifiche al decreto sulla sicurezza nel lavoro
Più protetti i lavoratori al computer
(Articolo 21, Legge comunitaria 422/2000)


Più protezione per chi lavora al computer. E sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che non rispettano le norme a garanzia dei lavoratori. Sono infatti entrate in vigore le nuove regole sui videoterminali, contenute nella legge comunitaria 422/2000. Una legge che, all'articolo 21, introduce modifiche al decreto legislativo 626 del 1994 in materia di sicurezza nel lavoro. Dal 5 febbraio 2001, dunque, tutti i posti di lavoro dovranno essere in regola. Per i capi d'azienda che non rispettano gli obblighi, le sanzioni variano da ammende da 3 agli 8 milioni all'arresto dai 3 ai 6 mesi. Ecco, in dettaglio, le principali novità.

Lavoratore a videoterminale. Cambia la definizione. Il lavoratore interessato non è più quello che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore consecutive giornaliere, dedotti i classici quindici minuti, ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale. Ma il lavoratore che utilizza il computer per venti ore settimanali. Una modifica che estende la tutela a milioni di lavoratori impiegati part-time.

Età per i controlli. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria almeno biennale, che prima scattavano a 45 anni, ora sono previsti dopo il compimento dei 50 anni. Resta fermo il fatto che il lavoratore, ogni volta che sospetti una sopravvenuta alterazione agli occhi, debba essere sottoposto a controllo oculistico a sua richiesta.

I posti di lavoro. Distanza dallo schermo di almeno 50-70 centimetri, sedie con schienale regolabile, fonti luminose fuori dal campo visivo dell'operatore. Le postazioni dei lavoratori devono essere conformi alle Linee guida d'uso dei videoterminali, predisposte dal ministero del Lavoro con il decreto 244, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 2000.

 


Legge 422/2000

Articolo 21
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)


1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";
c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 – (Adeguamento alle norme). – 1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII".

 

Testo integrale