Scattano le
modifiche al decreto sulla sicurezza nel lavoro
Più protetti i lavoratori al computer
(Articolo 21, Legge comunitaria 422/2000)
Più protezione per chi lavora al computer. E sanzioni più pesanti per i datori
di lavoro che non rispettano le norme a garanzia dei lavoratori. Sono infatti
entrate in vigore le nuove regole sui videoterminali, contenute nella legge
comunitaria 422/2000. Una legge che, all'articolo 21, introduce modifiche al
decreto legislativo 626 del 1994 in materia di sicurezza nel lavoro. Dal 5
febbraio 2001, dunque, tutti i posti di lavoro dovranno essere in regola. Per i
capi d'azienda che non rispettano gli obblighi, le sanzioni variano da ammende
da 3 agli 8 milioni all'arresto dai 3 ai 6 mesi. Ecco, in dettaglio, le
principali novità.
Lavoratore a videoterminale. Cambia la definizione. Il lavoratore
interessato non è più quello che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotti i classici quindici minuti, ogni due ore di
applicazione continuativa al videoterminale. Ma il lavoratore che utilizza il
computer per venti ore settimanali. Una modifica che estende la tutela a milioni
di lavoratori impiegati part-time.
Età per i controlli. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria almeno
biennale, che prima scattavano a 45 anni, ora sono previsti dopo il compimento
dei 50 anni. Resta fermo il fatto che il lavoratore, ogni volta che sospetti una
sopravvenuta alterazione agli occhi, debba essere sottoposto a controllo
oculistico a sua richiesta.
I posti di lavoro. Distanza dallo schermo di almeno 50-70 centimetri,
sedie con schienale regolabile, fonti luminose fuori dal campo visivo
dell'operatore. Le postazioni dei lavoratori devono essere conformi alle Linee
guida d'uso dei videoterminali, predisposte dal ministero del Lavoro con il
decreto 244, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 ottobre 2000.
Legge 422/2000
Articolo 21
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54";
b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi
dell'articolo 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1
e 2.
3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari
che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale
per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri
casi.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di
cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità";
c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:
"Art. 58 – (Adeguamento alle norme). – 1. I posti di lavoro dei lavoratori di
cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), devono essere conformi alle
prescrizioni minime di cui all'allegato VII".
Testo
integrale
|