Aule - massimo affollamento consentito
Il D.M. Istruzione nr. 331 del 24 luglio 1998
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm331_98.html), integrato dal
D.M. nr. 141 del 3 giugno 1999 per gli alunni disabili
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm141_99.html), relativo alla
formazione delle classi e determinazione degli organici (di diritto e di fatto),
stabilisce che le classi devono essere formate da un massimo di 25 alunni ed un
minimo che parte da 10 unità con una eventuale variazione del 10% in più nel
massimo. Nel D.M., per la definizione del numero di alunni, non si fa
riferimento ad alcuna norma tecnica. Il D.M. in questione è un atto
amministrativo il quale, per sua natura, è sicuramente di rango inferiore alle
leggi (massima espressione della volontà del popolo Italiano che è sovrano)
emesse dal Parlamento dello Stato Italiano in materia di igiene e sicurezza. Un
provvedimento amministrativo non può assolutamente modificare nella sostanza una
Legge del Parlamento (L. nr. 23/96 che rende ancora validi gli indici del DM
18/12/75).
Anche se riferito alle sole scuole superiori, il Ministero dell'Istruzione, non
essendo presente in ogni realtà locale (scuole), all'art. 18.5 del D.M. nr.
331/98, ha demandato al dirigente scolastico (che forma le classi) la verifica
della presenza di elementi obbiettivi che rendono necessario costituire classi
con un numero inferiori di alunni qualora le aule ed i laboratori siano di
limitate dimensioni ed altro. Per analogia, la reale grandezza delle aule e la
relativa diminuzione del numero di alunni, è applicabile e si deve applicare
anche alle scuole materne, elementari e medie. Di fatto nessun dirigente
scolastico, compresi quelli delle scuole superiori, tiene in debito conto tali
elementi obbiettivi comuni a quasi tutte le scuole con il risultato di avere
classi numerose stipate in aule anguste non conformi agli indici minimi di
seguito esplicitati.
Invero, anche se non citata dal predetto D.M. nr. 331/98, la norma tecnica che
prevede l'indice dei 25 alunni per le scuole di ogni ordine e grado e 30 alunni
per le materne, è il D.M. 18/12/1975 - indici minimi di edilizia scolastica, di
urbanistica e di funzionalità didattica
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm181275.html) e rispettivamente
la tabella 3/B per tutte le scuole e la tabella 3/A per la scuola materna.
Questa norma, i cui indici sono ancora in vigore in maniera transitoria ad opera
dell'art. 5 comma 3 della Legge nr. 23/96
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l023_96.html) in quanto le nuove
norme tecniche di edilizia scolastica di cui all'art. 5 comma 2 L. nr: 23/96 non
sono state ancora emesse, oltre a prevedere l'indice massimo di 25 alunni per
classe (30 per le materne), di indici ne prevede ben altri, ivi compreso quello
di 1,80 mq netti per alunno per le materne, le elementari e le medie (tabelle 5,
6 e 7) e quello di 1,96 mq netti per alunno per le superiori (tabelle 8, 9, 10,
11 e 12).
Per l'approfondimento degli altri indici minimi previsti, si consulti la tabella
riassuntiva al link: http://www.codacons.it/scuola/indiciediliziascol.html.
Vi è poi il D.M. Interno 26/08/92 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia
scolastica (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dmi26892.html) che
fissa l'indice di 26 persone/aula quale indice di massimo affollamento
ipotizzabile. Inoltre, la circolare Ministero Dell'Interno nr. 4 del 1/3/2002
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/cmi004_02.html), fissa le linee
guida (norme di esercizio) per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove
siano presenti persone disabili.
I contenuti di queste normative si dividono in norme di adeguamento all'igiene e
sicurezza degli edifici scolastici pubblici e privati, i cui lavori (solo) hanno
beneficiato della proroga fino al 31/12/2004 ad opera della Legge nr. 649/96
art. 1/bis (http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l649_96.html), Legge nr.
340/97 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l340_97.html) e Legge nr.
265/99 art. 15 ( http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l265_99.html), e in
norme di esercizio la cui applicazione è sempre stata obbligatoria ed
applicabile e che non hanno mai beneficiato di alcuna proroga.
Giova precisare che il dirigente scolastico, ad opera del D.M. Istruzione
21/06/1996 nr. 292 (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm292_96.html)
è stato identificato datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/94
(http://www.codacons.it/scuola/626-vers2003.doc) e, quindi, responsabile
dell'attività e destinatario di tutti gli obblighi ivi previsti compreso quello
di applicare i principi dell'igiene e sicurezza di cui al predetto D. Lgs.
626/94 anche agli utenti/alunni giusta previsione dell'art. 1 del D.M.
Istruzione 29/09/1998 nr. 382
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regl626_94.html) recante norme
per l'individuazione delle particolari esigenze delle scuole ai fini dell'igiene
e sicurezza. Altresì, il Dirigente Scolastico (e non gli EE.LL. che sono solo i
proprietari degli edifici), in base alla parte terza della carta dei servizi
scolastici (http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpcm7695.html), deve
garantire in ogni modo all'utenza/alunni un ambiente confortevole, igienico e
sicuro secondo i principi di qualità stabiliti per i servizi pubblici qual'è
l'istruzione.
L'indice minimo di 1,80 o 1,96 mq netti per alunno per 3 metri di altezza
riferito alle aule, oltre ad essere conforme sia al previsto indice minimo di 2
mq che ogni lavoratore deve avere (art. 6 del DPR nr. 303/56 così come
modificato dall'art. 16, comma 4 del D.Lgs. 242/96 -http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dlvo626_94.html)
e sia alle norme di edilizia ai fini dell'abitabilità e/o agibilità degli
edifici, è la condizione minima di cubatura necessaria per garantire l'igiene,
evitare la trasmissione delle malattie infettive (virus e batteri) e dei
parassiti (Pediculosi), oltre che stabilire l''affollamento massimo ipotizzabile
ai fini della efficace gestione delle emergenze e della evacuazione
dell'edificio in modo sicuro così come prevedono le vigenti normative ivi
compreso il documento nr. 4 - linee guida per la prevenzione incendi,
evacuazione e pronto soccorso (http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc4.htm).
Le linee guida di applicazione del 626 - documento nr. 16 relativo al rischio
biologico - virus, batteri e parassiti - (http://www.ispesl.it/linee_guida/generali/linee_su_626/doc16.htm),
esclude le comunità come le scuole, le caserme, ecc., ecc., che non fanno uso
deliberato di agenti biologici di cui all'allegato XI del D.Lgs. 626/94,
dall'applicazione delle particolari e relative procedure di prevenzione
biologica, purché vengano applicate le misure generali di igiene e venga
effettuata la profilassi specifica. E' pacifico affermare che nella formazione
delle classi destinate a determinate aule la cui grandezza è ben conosciuta, il
mancato rispetto dei predetti indici minimi di 1,80 e 1,96 mq netti per alunno,
è palese inosservanza delle norme di esercizio, inosservanza delle norme
generali di igiene oltre che di quelle relative alla sicurezza correlata al
massimo affollamento consentito ai fini della efficace gestione delle emergenze
e delle eventuali sicure evacuazioni in caso di emergenza.
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro/responsabile
dell'attività, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento i quali sono
stati prorogati fino al 31/12/2004 (di competenza degli EE.LL.), dopo aver
ottemperato a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94
(richiesta all'ente obbligato dei lavori di adeguamento degli edifici,
attrezzature, impianti, ecc., ecc,) nel tempo massimo previsto del 31/12/2000,
aveva ed ha l'obbligo di adottare le misure alternative che garantiscano un
equivalente livello di sicurezza così come previsto dall'art. 31 comma 3 del
D.Lgs. 626/94. La violazione del predetto comma 3 dell'art. 31, prevede la
sanzione penale da 3 a 6 mesi di arresto o una salata multa.
Nel caso di aule piccole, in attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento da
parte degli EE.LL. (allargare le aule in modo tale che i 25 alunni abbiano a
disposizione i predetti 1,80 e 1,96 mq netti a testa), l'unica misura
alternativa che garantisce un equivalente livello di sicurezza, è sicuramente
quella di ridurre proporzionalmente il numero degli alunni della classe in base
alla effettiva grandezza dell'aula nella quale sono destinati a stare per ben 10
mesi l'anno e per un minimo di 6 ore al giorno.
Esempio: in un'aula di soli 18 mq netti (spazi occupati dalla cattedra, dagli
armadi, dalle librerie, ecc. esclusi) si potrà mettere una classe di scuola
materna, elementare e media composta di 10 alunni più l'insegnate. Se vi è la
necessità del sostegno per alunni disabili (H), si dovrà ridurre il predetto
numero di 10 alunni a beneficio dell'insegnante di sostegno o di altra persona
comunque presente in aula. Lo stesso discorso vale per tutti gli altri locali
della scuola per i quali sono previsti analoghi indici minimi.
È sicuramente superfluo precisare che il non rispetto degli indici minimi
previsti fa automaticamente decadere la validità del certificato di agibilità e
del certificato prevenzione incendi (l’obbligo di richiesta e di aggiornamento
in caso di variazione di destinazione d’uso di ogni singolo locale attualmente è
in capo al dirigente scolastico – si veda circolare VV.F.
http://www.codacons.it/scuola/pics/CPI-rich-D.S.jpg e parere Avvocatura dello
Stato di Bologna http://www.codacons.it/scuola/avvocatura.doc) i quali
certificati, qualora esistessero (il 70% degli edifici scolastici ne sono
sprovvisti –si veda http://obiettivosicurezza.vigilfuoco.it/pdf/009_10-2003/servizi_sicurezza_e_prevenzione_incendi_nella_scuola.pdf),
sono stati rilasciati sulla base della effettiva planimetria e relative
dimensioni delle aule e della scuola tutta e la responsabilità del non rispetto
degli indici minimi previsti dalle norme ricade solo sul responsabile
dell'attività (dirigente scolastico), quale formatore delle classi e sugli
organi collegiali della scuola interessata, tranne nel caso che si sia stati
esplicitamente autorizzati dal superiore gerarchico fermo restando le competenze
legate all'autonomia scolastica. In caso di una emergenza che vede coinvolta la
salute degli alunni e dei lavoratori, stante la situazione attuale, anche in
considerazione della oramai prossima scadenza della proroga dell'effettuazione
dei lavori di adeguamento, sarà difficile per i responsabili (vedasi disamina
sulla identificazione dei responsabili (
http://www.codacons.it/scuola/identificazione.html) dimostrare l'avvenuta
applicazione delle predette misure alternative che garantiscono un equivalente
livello di sicurezza.
Il docente/precettore, per legge corrispondente alla figura di preposto in
materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è responsabile degli alunni e degli
atti da essi commessi ai sensi dell'art. 2048 del codice civile - Responsabilità
dei genitori, dei tutori, dei precettori (istruzione) e dei maestri d'arte
(apprendistato) - che recita: ".........................................Omissis.........................-
I precettori (insegnanti) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono
responsabili del danno (art. 2056 C.C.) cagionato dal fatto illecito dei loro
allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (omessa
vigilanza). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".
Pertanto, anche sotto l''aspetto del rapporto di lavoro nel pubblico impiego,
l'insegnante ha l'obbligo giuridico di segnalare ufficialmente e
dettagliatamente al superiore gerarchico le anomalie ed i rischi presenti sul
proprio posto di lavoro (aula). Solo se ha adempiuto a tale incombenza si può
ritenere completamente esente da qualsivoglia responsabilità di tipo
disciplinare, amministrativa, civile e penale. Le inadeguatezze e l'erroneo
rapporto fra numero di alunni e gli indici minimi previsti, sicuramente vengono
ad evidenziasi durante l'effettuazione delle prove di evacuazione, alle quali
obbligatoriamente devono partecipare gli insegnanti di classe in qualità di
responsabili e, che, nelle scuole, devono esserne effettuate almeno due durante
ogni anno scolastico e la prima da effettuarsi ad inizio anno scolastico al fine
di addestrare i neo iscritti.
Le aule sovraffollate, oltre ad essere inigieniche ed insicure, causano negli
alunni/utenti anche uno scarso rendimento scolastico andando ad inficiare sulla
qualità del servizio offerto nel POF (Piano dell'offerta formativa) di ogni
scuola. Si veda apposita disamina di Nico Hirtt
(http://www.edscuola.it/archivio/famiglie/star.html).
Oltremodo, la non corretta formazioni delle classi, oltre a creare
ingiustificati problemi di sicurezza, incide sulla determinazione degli organici
causando una forte ed ingiustificata contrazione del numero complessivo dei
docenti senza che i Provveditorati ed i capi d'istituto abbiano provveduto ad
effettuare le corrette comunicazioni sindacali di cui all'art. 46 del predetto
D.M. Istruzione nr. 331/98. Essendo materia sindacale, perché gli RSU e gli RLS
scuola non intervengono sull'argomento?
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