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03/12/2019 Ufficio legale- Ricostruzione di carriera, la Cassazione non considera valide le interruzioni tra un rapporto di lavoro e l’altro

Antonietta Toraldo 3 Dicembre 2019 3 minuti letti

Le due sentenze della Cassazione 31149 e n. 31150 del 28 novembre 2019 stabiliscono che non vi possano essere discriminazioni tra il servizio svolto dal personale con contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. La prima sentenza stabilisce che l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994  – “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente” -, visto che  determina un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE e va pertanto disapplicato.

La seconda sentenza stabilisce lo stesso principio per quanto riguarda l’articolo 569 del d.lgs. n. 297 del 1994 – l’articolo che regola la ricostruzione di carriera per il personale Ata.

La Corte rimanda la questione al “giudice di merito” che deve “accertare la sussistenza della discriminazione”. Per farlo “dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente a tempo indeterminato, e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni tra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola dell’equivalenza fissata dall’ art. 489″.

In altre parole chiedere il ricalcolo della ricostruzione di carriera, alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, potrebbe comportare una perdita di soldi e non un guadagno. La Cassazione ha scritto che ai fini della ricostruzione di carriera non vale la regola dell’equivalenza – quella che stabilisce che l’anno di servizio è valido se prestato per 180 giorni o se  prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

prendiamo ad esempio il caso di un docente con sei anni di precariato prestati sempre dal 1° ottobre al 30 giugno. Con le attuali regole, tale servizio viene considerato di una durata pari a (12×4)+(24*2/3)= 64 mesi. Con i principi stabiliti dalla Cassazione, il servizio suindicato verrebbe considerato pari a 9*6= 54 mesi. Attenzione quindi, ricorrere al giudice per chiedere un ricalcolo del periodo preruolo potrebbe comportare una perdita netta in termini di servizio riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera. Naturalmente il problema non si pone per chi ha prestato servizio dal 1 settembre al 31 agosto.

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Antonietta Toraldo

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