Si riscontrano le varie istanze con le quali sono stati richiesti all’UAT la verifica e l’accesso agli atti di un numero considerevole di aspiranti docenti, in possesso di titolo di abilitazione su sostegno conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento, rappresentando che nella tabella A/7, allegata
all’O.M. 88/2024, la sezione A.2. prevede l’attribuzione di ulteriori 12 punti “ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” (si veda anche la FAQ n.27 pubblicata dal M.I.M.).
Si ribadisce che il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda non viene effettuato da
questo Ufficio ma spetta, ex art. 8 c.5 O.M. 88/2024, agli istituti scolastici di prima nomina, che procederanno, all’esito della verifica, nelle modalità indicate dai commi 8 e 9 dell’O.M. 88/2024. Reclami e richieste di accesso agli atti volti ad un generico controllo delle domande dei suindicati docenti non possono trovare accoglimento e sono da considerarsi respinti.
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