Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro – Sentenza n. 1537 del 26 febbraio 2025
Procedimenti disciplinari a carico del Personale Docente: annullata dal Giudice una sanzione disciplinare irrogata dal Dirigente Scolastico poiché violativa delle forme e dei termini del procedimento previsti dall’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 smi.
Con la recentissima Sentenza n. 1537 del 26 febbraio 2025, il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da una docente nostra iscritta – con il patrocinio dell’avvocato Daniele Graziano, Ufficio Legale Gilda degli Insegnanti – che aveva ricevuto – e, dunque, impugnato – una sanzione disciplinare da parte del Dirigente Scolastico.
In particolare, la sanzione era stata illegittimamente irrogata alla docente senza la preventiva attivazione – nelle forme e termini di cui all’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 – del procedimento disciplinare e, cioè, senza la fissazione di una audizione disciplinare per consentire alla lavoratrice l’espletamento del sacrosanto diritto di difesa, costituzionalmente previsto.
Nondimeno, la stessa sanzione disciplinare irrogata non rientrava tra quelle espressamente previste dall’art. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994, in violazione del principio di “tassatività” delle sanzioni irrogabili al Personale Docente.
Ebbene, con la Sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli, accogliendo integralmente le tesi difensive formulate nell’interesse del docente, ha stabilito che “…La non ascrivibilità della sanzione al novero di quelle tipizzate dal testo unico ha determinato la violazione degli oneri procedurali, primo fra tutti quello della preventiva contestazione dell’addebito, cui la D.S. ha ritenuto, in ragione proprio della suddetta atipicità, di non doversi attenere…PQM Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del provvedimento disciplinare adottato da…omissis…, in persona del Dirigente Scolastico p.t., nei confronti della ricorrente […] recante l’irrogazione della sanzione disciplinare del ‘rimprovero verbale’ con condanna delle Amministrazioni resistenti all’annullamento della sanzione disciplinare, con conseguente espunzione dal fascicolo personale della ricorrente di ogni atto/documento ad essa relativo…”.
L’Istituzione scolastica resistente è stata, altresì, condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Ufficio Comunicazione
Gilda degli Insegnanti di Napoli
