Come è noto, nel nuovo “Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato”, come delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, l’abilitazione all’insegnamento costituisce un requisito necessario ai fini dell’accesso al contratto a tempo indeterminato.
Pertanto, qualora i docenti risultino vincitori del concorso, ma siano privi del titolo di
abilitazione per la relativa classe di concorso, dovranno necessariamente acquisirlo attraverso il
completamento dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, previa sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro
a tempo determinato – con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio –
durante il quale saranno tenuti ad acquisire i CFU/CFA a tal fine previsti.
Dunque, il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il termine dell’anno scolastico in cui
si è stipulato il contratto a tempo determinato preclude l’immissione in ruolo.
Giova evidenziare che il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 marzo 2025 n.
270, all’articolo 4, comma 6, dispone che “le istituzioni che erogano la formazione, in base ai
rispettivi regolamenti universitari e accademici, possono consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e l’eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con
salvaguardia della parte di formazione già svolta, in caso di comprovate e documentate esigenze”.
Il quadro normativo sopra riportato non può non tenere conto dei principi generali riconosciuti
dal nostro ordinamento a tutela della maternità agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo
2001 n. 151.
Pertanto, stante l’esigenza di conciliare l’obbligo di frequenza del percorso con la salvaguardia
della posizione delle docenti in gravidanza, si ritiene di poter consentire alle stesse di completare il
percorso in un momento successivo, una volta cessata la causa impeditiva e, conseguentemente,
essere assunte in ruolo dall’anno scolastico successivo a quello del conseguimento dell’abilitazione.
ALLEGATI:
