Pubblichiamo una nota sugli obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni
Con il termine delle lezioni, per incanto, ogni anno, si palesa la fatidica domanda: quali sono gli obblighi lavorativi per il personale docente?
Ci si imbatte, talora, sotto questo punto di vista, in qualche circolare che impone l’obbligo di firma; in qualche altra, invece, in cui si pretende la presenza a scuola per un numero imprecisato di ore giornaliere, stabilendo impegni che poco hanno a che fare con la funzione docente, come riordinare aule, scaffali, armadi. Spesso, tramite messaggi di alcuni operosi collaboratori, nei gruppi whatsapp, dal valore legale praticamente nullo, vengono stabiliti impegni assolutamente improbabili.
In realtà, come sempre, è il contratto di lavoro che ci chiarisce quali siano gli obblighi lavorativi degli insegnanti.
Gli artt. 43 e 44 del CCNL 2019/21 entrato in vigore il 19 gennaio 2024 definiscono puntualmente gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in “attività di insegnamento ” ed in “attività funzionali all’insegnamento”. Quando le lezioni sono terminate l’attività obbligatoria dell’art. 43 relativa all’insegnamento non è più dovuta, per la naturale constatazione che mancano gli alunni a cui insegnare.
Le attività funzionali all’insegnamento (art.44) sono così suddivise: fino a 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e sue articolazioni, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; fino a 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
I due tipi di impegni non possono essere sommati. Le ore non vanno considerate intercambiabili. Si fa dunque riferimento a due blocchi di ore (fino a 40+ fino a 40) , assolutamente distinti, e non ad 80.
A queste si aggiungono ovviamente le attività obbligatorie in riferimento agli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione e tali attività non sono ricomprese nelle 40+40 ore.
Ci preme rammentare che se il docente ha già raggiunto le 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e sono previsti altri incontri, ha titolo o al pagamento delle ore aggiuntive o all’esonero dalla partecipazione.
Il contratto nazionale nulla dice su obblighi a carico dei docenti quando le lezioni sono terminate , salvo che per la parte residua degli obblighi relativi alle attività collegiali, di cui abbiamo riferito precedentemente, stabilite dall’art. 44 del CCNL.
Attività funzionali che devono essere predisposte ogni anno dal Dirigente scolastico attraverso il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti e che solo lo stesso Collegio può modificare, nel corso dell’anno, per far fronte a nuove esigenze.
Concludendo e sintetizzando : i docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano annuale delle attività non possono essere obbligati a fare alcunché, men che mai a recarsi a scuola ogni giorno per firmare il registro delle presenze.
Giuseppe Canonico
Coordinatore provinciale
Gilda degli Insegnanti di Napoli
