Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro annulla la sanzione disciplinare conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 mesi irrogata a docente. Non assolto l’onere della prova gravante sulla p.a.
Con la recentissima Ordinanza Cautelare n. 19513 del 31 luglio 2025, il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro – in composizione collegiale, trattandosi di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. – ha accolto integralmente il reclamo presentato nell’interesse di una docente nostra iscritta – con il patrocinio dell’Avv. Daniele Graziano – Ufficio Legale Gilda degli Insegnanti di Napoli – la quale era stata destinataria di un gravoso provvedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione datrice di lavoro, consistente nella sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 3 mesi.
Ebbene, con l’Ordinanza in oggetto il Collegio giudicante ha accolto integralmente le tesi difensive formulate nell’interesse della docente stabilendo “il principio posto dall’art. 5 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, secondo cui ricade sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari cd. conservative, nel senso che, in caso di una loro impugnazione da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi […] l’amministrazione datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova…non ha articolato alcun mezzo di prova nel giudizio in esame…non ha fornito prova della veridicità dei fatti addebitati alla docente…PQM…dichiara illegittima la sanzione disciplinare ad ogni effetto di legge…”.
La p.a. dovrà, pertanto, espungere ogni atto/documento relativo alla vicenda disciplinare dal fascicolo personale della docente, provvedendo alla ripetizione delle somme retributive non erogate.
Gilda degli Insegnanti di Napoli – Ufficio Legale
