Esiti assegnazione sedi da GAE per effetto di surroga
L’Articolo 399, comma 3-quater, del decreto legislativo n. 297 del 1994, introdotto dall’Articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 45 del 2026, convertito con modificazioni dalla legge
n. 79 del 2026, prevede che i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell’Articolo 13, comma 2, e dell’Articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – siano tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall’assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina, e determina la decadenza dall’incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L’accettazione dell’assegnazione della sede scolastica comporta l’impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l’anno scolastico di riferimento.
Pertanto, entro i suddetti termini il candidato dovrà espressamente dichiarare la volontà diaccettare o rifiutare la sede assegnata, scrivendo all’indirizzo mail:
reclutamentoinfanziaprimaria.na@istruzione.it
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