Il Mim fornisce indicazioni agli USR per le cancellazioni dalle graduatorie
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento alle graduatorie dei concorsi straordinari e alle graduatorie ad esaurimento, codesti uffici vorranno provvedere:
1.
alla cancellazione dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista) dalla graduatoria della specifica classe di concorso/tipo posto;
2.
alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo presso l’istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, così come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, attualmente in corso di conversione, che dispone: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari”.
Pertanto, i docenti interessati dalla cancellazione sono coloro che cumulativamente:
a. siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’anno scolastico 2025/2026 o precedenti;
b. nell’a.s. 2025/26 abbiano svolto il periodo di prova;
c. dall’a.s. 2026/27 siano stati confermati in ruolo.
Per completezza, si ribadisce che le operazioni di cancellazione di cui al punto 2), non riguardano i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. “GPS”) né, a partire dall’a.s. 2026/27, i docenti inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari, stante il mutato quadro normativo sopra richiamato. Pertanto, codesti Uffici procederanno unicamente alla cancellazione dei docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie dei concorsi straordinari indetti con:
D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85;
D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546;
D.D. 23 aprile 2020, n. 510;
D.D.G. 6 maggio 2022, n. 1081.
Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 30 ottobre p.v., fatta salva l’urgenza di intervenire sulle graduatorie che sono tutt’ora utilizzate ai fini degli scorrimenti per le immissioni in ruolo. Dell’avvenuta conclusione della procedura in questione codesti Uffici daranno comunicazione formale alla Scrivente entro il 2 novembre c.a.
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