Il docente non è obbligato
La somministrazione dei farmaci non rientra tra gli obblighi ordinari dei docenti e non può essere imposta.
Può essere affidata esclusivamente al personale docente o ATA che abbia espresso volontariamente la propria disponibilità, nel rispetto di precise condizioni:
✅ richiesta scritta della famiglia;
✅ certificazione e prescrizione medica;
✅ personale formalmente individuato e adeguatamente formato;
✅ nessuna competenza sanitaria specialistica o discrezionalità tecnica richiesta.
🚑 In caso di emergenza occorre chiamare immediatamente il 118 e attivare le procedure di primo soccorso.
📌 Riferimento: Linee guida MIUR–Ministero della Salute del 25 novembre 2005, prot. n. 2312.
Pillole di consulenza a cura di Antonietta Toraldo
