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24/03/2016 Concorso docenti- Nuove faq del Miur dalla n. 9 alla n. 19

admin 4 Aprile 2016 10 minuti letti

1) D: Sono abilitato e iscritto nella seconda fascia di istituto per la classe di concorso A059 – Scienze Matematiche, chimiche e fisiche e naturali  nella scuola media. Qual è la denominazione della nuova classe di concorso a cui potrò ora partecipare?
R: La nuova classe di concorso è la A028 – Matematica e scienze. E’ necessario consultare il DPR n. 19 del  14 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  43  del  22 febbraio 2016, disponibile nello spazio informativo sul sito del MIUR. Per agevolare la ricerca è disponibile, nel suddetto spazio, anche una tabella di confluenza tra la vecchia e la  nuova classe di concorso.

2) D: Vorrei partecipare al concorso per un insegnamento bandito nel Molise. Accanto al numero dei posti trovo un asterisco (*) ed in calce alla tabella questa frase: “In Abruzzo si svolgeranno le prove della regione Molise. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo è responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale e dell’approvazione della graduatoria per i posti della regione Molise, ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.”.Cosa vuol significare? Devo indirizzare la domanda all’Ufficio scolastico regionale del Molise o a quello dell’Abruzzo?
R: La domanda deve essere indirizzata all’Ufficio scolastico regionale del Molise, dove sono i individuati i posti destinati al concorso. Invece, presso l’Ufficio scolastico dell’Abruzzo, che è responsabile della procedura concorsuale, si terranno tutte le prove di selezione e questo stesso Ufficio provvederà a verificare che tutti i titoli, ad iniziare da quelli di accesso, siano validi. Il sistema informativo del MIUR provvederà, automaticamente, a far pervenire la domanda all’Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo.   

3) D: L’articolo 4 dei diversi bandi prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 10 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?
R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento (ed il versamento) deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso per la quale si concorre. Fa eccezione, per la scuola secondaria, la partecipazione ad  una classe di concorso ricompresa in un ambito verticale. In questo caso, è previsto il pagamento di un solo diritto di segreteria per l’intero ambito disciplinare. Gli ambiti disciplinari verticali sono: AD01; AD02; AD03; AD04 e AD05. Per maggiori informazioni si consulti il DM n. 93 del 23 febbraio 2016 disponibile nello spazio informativo del Concorso docenti 2016. Infine, se la procedura concorsuale a cui si partecipa è stata aggregata ad altra regione (vedi faq n. 2) il pagamento deve essere disposto indicando nella causale la regione presso la quale sono individuati i posti ed è stata indirizzata la domanda e non la regione presso la quale le procedure sono state aggregate territorialmente.

 4) Dovendo compilare domande di partecipazioni diverse, è possibile indirizzarle a regioni diverse?
Ogni bando prevede una domanda di partecipazione e, quindi, una regione alla quale indirizzare la domanda.
In caso di partecipazione a due o tre bandi,  le domande possono essere presentate per due o tre regioni diverse. Se si vuole, si può indicare per ogni bando una regione.
Ad esempio,  se un docente è abilitato per la scuola dell’infanzia e/o primaria ed è in possesso del  titolo di specializzazione per il sostegno della scuola primaria, può, volendolo, indirizzare la prima istanza per una regione e la seconda per un’altra. Analogamente, può presentare istanza per la scuola dell’infanzia e primaria per una regione e, ove intenda partecipare a classi di concorso per la scuola secondaria, può indirizzare la domanda relativa alle classi di concorso per le quali si ha titolo, anche ad un’altra regione. Quello che non è consentito è indirizzare a regioni diverse domande relative a posti/classi di concorso facenti parte dello stesso bando di concorso.
 
5) Perché nella mail pervenuta da Istanze on line si parla di domanda “inoltrata per convalida”?
Il processo di verifica del possesso del titolo di accesso prevede che siano considerate automaticamente convalidate le abilitazioni per cui l’aspirante risulti inserito negli archivi del sistema informativo del MIUR, in una delle seguenti tipologie di graduatorie:

  • nelle graduatorie ad esaurimento,
  • nelle graduatorie d’istituto di seconda fascia,
  • nelle graduatorie d’istituto di terza fascia, limitatamente a coloro che avendo conseguito l’abilitazione successivamente all’aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, hanno provveduto a dichiararla, in occasione dell’apertura delle finestre semestrali delle graduatorie di istituto di cui al D.M. n. 326/2015 e risultano inclusi con priorità in III fascia.

Se il candidato non rientrasse nelle sopra descritte casistiche dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo di abilitazione/specializzazione richiesto per partecipare al concorso. Tali dichiarazioni dovranno essere, successivamente, convalidate dall’USR responsabile della procedura concorsuale ai sensi dell’allegato 1 di ciascun bando.
Le domande trasmesse tramite le Istanze on line del MIUR, pertanto, possono avere i seguenti due stati della domanda:

  • domanda “inoltrata”, se tutti gli insegnamenti richiesti con l’istanza di partecipazione sono stati convalidati automaticamente
  • domanda “inoltrata per convalida”, anche se per un solo insegnamento fra quelli richiesti che non sia stato convalidato automaticamente.

La verifica, in caso di sostegno, è fatta anche con riferimento alla specializzazione. Pertanto non solo l’aspirante che richieda il sostegno deve avere, per il grado di istruzione richiesto, non solo l’abilitazione, ma anche la specializzazione.

6) La convalida del titolo di accesso è sufficiente a confermare il possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso?
No, il possesso del titolo di accesso è solo uno dei requisiti di ammissione previsti dai bandi di concorso. Ai sensi dell’art. 3 dei bandi di concorso, “I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR dispone l’esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”.

7) Perché nel menù a tendina dell’istanza di partecipazione al concorso della scuola secondaria non trovo la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), pur essendo previsti posti per la regione di mio interesse?
La classe di concorso indicata fa parte dell’ambito AD04, un ambito cosiddetto “verticale”. Esso è composto da due classi di concorso, una della scuola secondaria di primo grado e una della scuola secondaria di secondo grado, per le quali si sostengono esattamente le stesse prove d’esame. In questo caso il menù a tendina dell’applicazione consente di scegliere l’ambito che comprende entrambe le classi di concorso; questo comporterà la partecipazione a entrambe le classi di concorso dell’ambito.
Al contrario, in caso di ambiti “orizzontali”, il menù a tendina dell’istanza di partecipazione al concorso consente di scegliere autonomamente ciascuna classe appartenente all’ambito che comprende le classi di concorso. Fanno eccezione rispetto a questa regola le classi di concorso di lingua straniera arabo, cinese e giapponese in quanto bandite solo per la scuola secondaria di secondo grado. Per maggiori informazioni sugli ambiti disciplinari si consulti il DM n. 93 del 23 febbraio 2016 disponibile nello spazio informativo del Concorso docenti 2016, nella home page del sito internet del MIUR (www.istruzione.it)

8) Ho sentito che sarebbe previsto un limite di età per la partecipazione al concorso. E’ vero?
No. La Legge n. 127 del 1997, richiamata nelle premesse dei bandi di concorso, all’art. 3, comma 6 prevede: “La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e’ soggetta a limiti di eta’, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita’ dell’amministrazione”. Poiché l’Amministrazione non ha previsto alcuna deroga,si conferma l’assenza di limiti di età,per la partecipazione al concorso.

9 ) D: Cosa deve intendersi per servizio continuativo a tempo determinato per 180 giorni?
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed ai sensi della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 94/2016, è valutato come anno scolastico esclusivamente il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno scolastico.

10) D. Quali assenze sono considerate utili ai fini della valutazione del servizio?
R. Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, ad esempio, l’eventuale assenza per malattia, congedo per maternità o parentale è considerata utile ai fini della valutazione del servizio.

11) D. E’ valido il servizio continuativo prestato in scuole diverse?
R. E’ considerato valido il servizio continuativo prestato con completamento orario in altra scuola.

12) D. E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08?
R. Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

13) D. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale?
R. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato se prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, nei percorsi preordinati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

14) D. E’ considerato valido il servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole paritarie?
R. Sì è considerato valido, se prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione.


AVVISO del  24 marzo 2016.
Errata corrige alla faq. n. 14)

Si segnala che nella faq n. 14, per mero errore materiale, è stata riportata la parola “tempo indeterminato” anziché “tempo determinato”.
Infatti, l’art. 1, comma 114, della Legge n. 107/2015, prevede, alla lettera b), che sia valutato il servizio prestato a tempo determinato e non a tempo indeterminato.


15) D. è possibile caricare per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?
R. Per ogni anno scolastico è possibile inserire una sola classe di concorso ed una sola scuola. Gli aspiranti che abbiamo lavorato 180 giorni continuativi possono comunicare la classe di concorso e la scuola di inizio servizio e chiarire nel campo “note/altre informazioni” presente nei titoli valutabili le informazioni di dettaglio.  

16) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di articoli è necessario inserire il titolo dell’articolo o quello della rivista nella quale è contenuto?
R. L’utente può selezionare tra libro e rivista. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro o della rivista e, dopo aver indicato rivista, specificherà il titolo dell’articolo da lui curato dai contenuti inerenti la specifica classe di concorso.

17) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di parti di libro è necessario inserire il titolo del capitolo curato o quello del libro in cui è contenuto? E nella sezione “autore” è necessario inserire l’autore del volume o l’autore della sola sezione d’interesse
R. L’utente deve selezionare la voce libro. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro e, in caso di capitolo, specificherà il titolo del capitolo da lui curato.
Inoltre, il campo previsto dall’applicazione si chiama “autore/coautore” e prevede un testo libero in cui l’aspirante può dichiarare il ruolo che ha avuto nella realizzazione del libro.

18) D. Verrà valutata l’ulteriore abilitazione conseguita su altra classe di concorso non ricompresa nello stesso ambito della classe di concorso per la quale si concorre?
La tabella di valutazione prevede la valutazione dell’abilitazione sulla specifica classe di concorso anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale.

19) D. E’ considerato titolo valutabile il servizio prestato sul sostegno per la partecipazione a procedure concorsuali di posto comune?
R. No, secondo quanto previsto dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, il servizio prestato sul sostegno è valutabile esclusivamente nella specifica procedura concorsuale.

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